La presenza di ghiaccio sul fondo stradale non era segnalata, onde porre gli automobilisti nelle condizioni di rendersi conto del pericolo (Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 501/2021 del 03/06/2021-RG n. 3579/2016)

L’attore cita a giudizio la società Autostrade per l’Italia per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro occorso il giorno 28/1/2014 nel tratto autostradale A11 al Km 31+600 quando, a causa della presenza di ghiaccio sul fondo stradale, perdeva il controllo del mezzo e sbandava andando ad urtare contro il guard rail e finiva di traverso sulla strada dove veni va investito da un altro veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di marcia .

A seguito del sinistro l’autovettura risultava gravemente danneggiata e l’attore riportava danni alla persona.

L’attore, pertanto, invoca la condanna della società autostradale in quanto tenuta alla manutenzione della strada.

Autostrade per l’Italia si costituisce in giudizio contestando le pretese risarcitorie dell’attore.

La causa viene istruita a mezzo prove per testi e CTU sia tecnica che Medico-legale, all’esito il Giudice formulava una proposta conciliativa che però non veniva accettata.

Le prove hanno confermato che la dinamica del sinistro corrisponde a quella descritta dall’attore nell’atto introduttivo.

Le autorità intervenute sul luogo del sinistro hanno accertato che sul fondo stradale era presente del ghiaccio che rendeva la carreggiata scivolosa e che provocava lo sbandamento dell’autovettura dell’attore.

Il padre dell’attore, sentito a testimone, ha dichiarato di essere giunto sul posto a seguito della telefonata del figlio, di avere visto al casello di Montecatini Terme l’avviso di “mezzi spargisale in funzione”; di avere verificato che dopo la galleria Serravalle dove era avvenuto l’incidente c’era ghiaccio sulla strada e si era formata una coda di auto per cui aveva fermato la macchina con le 4 frecce accese lasciando a bordo la moglie. Il teste riferisce di avere raggiunto a piedi il luogo dell’incidente e di ricordarsi che si teneva alle macchine perché in quel tratto si scivolava. Il teste riferisce anche di avere sentito dagli automobilisti che erano in coda che si erano verificati altri incidenti del genere e che il mezzo spargisale era passato sul posto dopo circa mezz’ora da quando era arrivato lui.

Tale deposizione conferma che a causa delle condizioni della strada il transito era pericoloso e che i mezzi spargisale arrivavano solo dopo l’incidente.

Conseguentemente, ne deriva che l’intervento del gestore della strada non è stato tempestivo, né idoneo.

La convenuta società non ha ottemperato al suo preciso obbligo di garantire la sicurezza del transito automobilistico e deve essere ritenuta responsabile del sinistro in conseguenza del suo inadempimento ad un tale obbligo.

Oltretutto, la circostanza che al casello fosse segnalata la presenza di mezzi spargisale, e che tali mezzi siano intervenuti solo dopo il verificarsi dell’incidente, dimostra che le condizioni di pericolo erano note alla società, che però non ha adottato misure idonee a garantire la sicurezza del transito.

Ed ancora, la presenza di ghiaccio non era segnalata, onde porre gli automobilisti nelle condizioni di rendersi conto del pericolo.

Per tali ragioni l’attore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi i danni al veicolo provocati dall’impatto contro il giuard rail e dal successivo scontro con l’altro veicolo.

Venendo ai danni materiali, il CTU ha ritenuto la riparazione del veicolo, attribuendo il valore ante sinistro nell’importo di euro 5.250,00, comprensivo dei costi di rottamazione, nuova immatricolazione e fermo tecnico.

Per quanto concerne il danno alla salute, il CTU ha accertato una invalidità temporanea complessiva di gg. 57, di cui 2 gg. al 75%, 20 gg. al 50% ed altri 20 giorni al 25 %, per un complessivo importo da liquidare di euro 783,58, con postumi invalidanti di carattere permanente di 0,50%, per ulteriori euro 362,00; e così in totale euro 1.145,00 oltre a spese mediche ritenute congrue e giustificate per euro 262,00.

Le spese di lite, liquidate in euro 4.822,00, vengono poste per intero a carico della convenuta Società Autostrade per l’Italia, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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