Il Giudice di prime cure ha valutato il difetto assoluto di prova testimoniale sull’accaduto, e tale valutazione risulta del tutto corretta anche in sede di appello (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 3331/2021 del 01/07/2021 RG n. 10641/2018)

Nel giudizio di primo grado la proprietaria del veicolo ALFA 159 evocava in giudizio la proprietaria del veicolo FIAT CROMA per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di euro 5.800,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 14.01.2014. In particolare, esponeva che: nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la Strada Nuovi Tetti, veniva urtato dalla FIAT CROMA, che la sospingeva contro la FIAT 500, che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia; i conducenti sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di incidente nel quale il proprietario della Fiat Croma riconosceva di essere responsabile del mancato rispetto del segnale di STOP; il veicolo ALFA 159 subiva danni per l’ammontare di euro 5.800,00; a fronte della richiesta risarcitoria trasmessa il 16.1.2014 nulla veniva liquidato.

Con sentenza n. 975/2018 il Giudice di Pace di Torino respingeva la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione in appello, la donna ha impugnato la citata sentenza esponendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 143 comma 2 del D.lgs. n. 209/2005 ed erroneità e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia: il giudice di prime cure non aveva in alcun modo esplicato le ragioni per cui aveva ritenuto incompleto il modulo CAI non indicando gli elementi mancanti; aveva, inoltre, “ribaltato l’onere probatorio ” negando il valore presuntivo del modello CAI e ignorando che sarebbe spettato alla compagnia dimostrare l’estraneità della FIAT CROMA al sinistro in oggetto;

2) erronea valutazione delle prove orali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il giudice di prima cure aveva errato nell’attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal teste all’accertatore incaricato dalla compagnia rispetto a quelle dal medesimo rilasciate nell’ambito del giudizio; aveva, inoltre errato, nella valutazione delle testimonianze rese, che non potevano ritenersi smentite;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.: il giudice di prime cure non aveva dato alcuna rilevanza alla mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale deferitogli, mentre tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato unitamente agli altri elementi probatori con conseguente accoglimento della domanda attorea.

L’appellante ha prospettato una diversa valutazione delle prove documentali e testimoniali raccolte, censurando l’iter logico argomentativo del giudice di prime cure e la errata applicazione delle citate norme sull’onere della prova e sulla valenza probatoria del modulo C.a.i., tali da condurre all’affermazione del verificarsi del sinistro per il mancato rispetto del segnale di STOP.

In relazione al primo motivo di appello e, in particolare, al valore probatorio del modulo CAI, secondo la consolidate giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale… la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato”.

Ciò posto, non è ravvisabile nella sentenza di primo grado alcuna violazione o erronea applicazione delle norme di cui all’art. 2697 cod. civ. e art. 143 Dlgs. n. 205/2009.

L’efficacia probatoria conferita dall’art. 143 comma 2 cod. ass. al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, ove lo stesso sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, di presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto secondo le modalità ivi indicate, non esime affatto il soggetto danneggiato dall’adempiere agli oneri probatori posti a suo carico dall’art. 2697 cod. civ. (potendo risultare a tal fine insufficiente la sola produzione del modulo C.a.i.).

Del resto, le risultanze del modulo C.a.i. sono superabili dalla prova contraria che può essere rappresentata anche da un’altra presunzione semplice ex art. 2727 cod. civ..

Il Giudice di Pace ha correttamente richiamato il valore probatorio attribuito al modulo CAI, ma ha ritenuto, dando compiutamente atto di tutti gli altri elementi probatori acquisiti all’esito dell’istruttoria, che la presunzione iuris tantum sia stata vinta “dalle risultanze dell’espletata istruttoria orale”.

In particolare, il Giudice di prime cure ha valutato il difetto assoluto di prova testimoniale sull’accaduto, e tale valutazione risulta del tutto corretta.

In definitiva, la presunzione posta dall’art. 143 Cda deve ritenersi superata dalle circostanze di fatto rilevate dal giudice di prime cure, in quanto pur non ponendosi il dubbio il verificarsi del sinistro, è rimasto assolutamente incerto l’effettivo coinvolgimento del veicolo FIAT CROMA nello stesso.

Per tali ragioni l’appello viene respinto, con conferma integrale della pronuncia di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.618,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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