Risponde il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, dei danni da infiltrazioni all’immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini, derivanti da vizi di costruzione dell’edificio

La vicenda

Un condominio, sito nel comune di Parma, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisone della corte d’appello di Bologna che, respingendo il gravame da esso esperito, aveva dichiarato la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per le infiltrazioni riscontrate nell’appartamento di proprietà della società attrice, condannandolo tanto all’esecuzione delle opere sulle parti comuni dell’edificio idonee alla eliminazione (ex art. 1172 c.c.) delle cause, quanto al pagamento, nella misura di due terzi, sia dei danni presenti nell’appartamento, liquidati in 2.488,00 euro, sia dei danni patrimoniali per il periodo di impossibilità di utilizzazione dello stesso, liquidati in 10.560,00 euro.

La Corte d’appello aveva ritenuto “priva di pregio” la doglianza relativa all’addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. riguardo all’umidità ascendente, che come dedotto dallo stesso appellante era ascrivibile a un difetto costruttivo e, come tale, costitutivo di responsabilità del condominio quale custode.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 26291/2019) ha confermato il decisum della corte felsinea per aver fatto corretta applicazione del principio di diritto, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il “condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.. Ed inoltre, qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c.”.

La redazione giuridica

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