Non è responsabile il comune se l’incidente era evitabile con l’adeguata diligenza e la buca presente sul manto stradale era stata segnalata

L’attore convenne in giudizio il Comune di San Lupo, davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti in un incidente causato dalla presenza di una buca sul manto stradale.

In primo grado il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza confermata in appello.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 26244/2019) ha ribadito che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).

Il fatto colposo del danneggiato

L’espressione “fatto colposo” che compare nell’art. 1227 c.c. – hanno chiarito gli Ermellini – non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa (…), ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.

Nel caso in esame la Corte territoriale aveva fatto buon governo di detti principi.

Era emerso, infatti, che il danneggiato conoscesse bene la situazione dei luoghi e che la condizione di dissesto della strada fosse da ritenere “ampiamente visibile”, anche perché vi era sul posto apposita segnaletica stradale.

Tanto era stato confermato dai due testi ascoltati in giudizio. Perciò condivisbilmente la Corte napoletana, seppure con una motivazione stringata, aveva implicitamente attribuito l’incidente alla esclusiva responsabilità del danneggiato, il quale aveva percorso la strada teatro del sinistro senza la dovuta diligenza.

La redazione giuridica

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