La responsabilità dell’ente prescinde dalla necessità dell’accertamento dell’insidia stradale caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità del pericolo, essendo sufficiente il carattere oggettivamente pericoloso della cosa demaniale
La vicenda
Si torna a discutere in materia di responsabilità del comune da cose in custodia. Questa volta, la Corte d’Appello di Bari ha condannato un comune del capoluogo pugliese a risarcire il danno subito da una donna, caduta a causa di una basola sconnessa presente sul manto stradale.
La più recente giurisprudenza in materia di responsabilità del comune per danni causati da cose in custodia, è orientata nel senso di affermare che “la collocazione del bene demaniale all’interno del perimetro urbano è elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene, dal cui difetto di manutenzione sia derivato il danno (cfr. Cass. civ. 2006/15384)”.
“Tale ultima interpretazione è da ritenersi ormai pacifica, per cui non può più mettersi in dubbio che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, sia responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada stessa e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016).
Lo ha, di recente, ribadito la Terza Sezione Civile della Corte d’appello di Bari (n.653/2019), nell’ambito di un procedimento instaurato dalla parte danneggiata, la quale aveva dichiarato di essere inciampata mentre camminava per le vie di un comune pugliese, a causa di una basola sconnessa non visibile ai passanti.
Già in primo grado, l’ente era stato condannato a risarcire all’attrice la soma di 2.700 euro a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche subite.
Confermata la sentenza di primo grado
La corte d’appello pugliese ha confermato la decisione impugnata, ritenendo corretta la ricostruzione della vicenda e l’inquadramento giuridico sotto la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.
Ai fini del risarcimento del danno – si legge nella sentenza in commento – «è sufficiente che l’attore provi la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa, senza che rilevino la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che rechi, a sua volta, i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato».
Nel caso di specie, l’attrice aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante, avendo dimostrato l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo e il tratto di strada in custodia dell’ente convenuto.
Peraltro, la dinamica dell’incidente era stata confermata da diversi testimoni, disinteressati in fatto, alla posizione della ricorrente.
Parimenti, corretta era stata la diretta riconducibilità della caduta all’anomalia del tratto di strada comunale.
Del resto, «la responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., prescinde dalla necessità dell’accertamento dell’insidia stradale caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità del pericolo essendo sufficiente che emerga il carattere oggettivamente pericoloso della cosa demaniale».
Per tutti questi motivi, la Corte d’appello di Bari ha confermato il risarcimento in favore della parte lesa.
La redazione giuridica
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