Smartphone e onde elettromagnetiche, il produttore deve informare sui possibili rischi

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Il principio di precauzione non è una mera direttiva politica rivolta agli Stati, ma permea i rapporti di diritto privato e impone ai produttori di smartphone di informare adeguatamente i consumatori sui potenziali rischi derivanti dalle onde elettromagnetiche. L’incertezza scientifica non esime le aziende tecnologiche dal dovere di allerta; al contrario, lo rafforza, rendendo risarcibile la lesione del diritto all’autodeterminazione dell’utente e aprendo le porte ad azioni inibitorie per l’inserimento di avvertenze sui dispositivi.

È questa la dirompente conclusione a cui è giunta la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 24 luglio 2026, che ha accolto il ricorso di una consumatrice contro un colosso nel settore della telefonia/elettronica (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 luglio 2026, n. 24015).

Il caso in esame

La vicenda nasce dall’azione legale promossa da una consumatrice che aveva acquistato uno smartphone della nota azienda produttrice facendone un uso intensivo (diverse ore al giorno tra chiamate e connessione dati, spesso in auto o in presenza di segnale debole, condizioni che aumentano l’emissione di radiofrequenze). Venuta a conoscenza degli studi IARC (che classificano le radiofrequenze come possibili cancerogeni, Gruppo 2B), la donna ha citato la società produttrice per difetto di informazione. L’accusa? L’assenza, nella confezione e nel software, di avvertenze chiare sui rischi dell’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e sulle cautele da adottare (es. uso dell’auricolare, divieto di tenere il telefono acceso sul comodino o addosso).

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bologna avevano rigettato la domanda. Secondo i giudici di merito, il principio di precauzione si applica solo all’attività legislativa o amministrativa dello Stato; inoltre, stante l’assenza di certezze scientifiche sul nesso tra cellulari e tumori, la conformità del dispositivo ai requisiti tecnici (marchio CE) escludeva ogni inadempimento di Apple. I giudici avevano altresì etichettato il danno lamentato come un “mero timore di un pericolo”, e perciò non risarcibile.

La rivoluzione della Cassazione: i tre pilastri della decisione

Gli Ermellini hanno ribaltato la decisione della Corte bolognese, censurandone l’approccio riduttivo attraverso tre passaggi fondamentali.

1. Il principio di precauzione e gli obblighi informativi privati

L’errore più grave della Corte di merito, sottolinea la Cassazione, è stato confinare il principio di precauzione alla sola sfera pubblicistica. Al contrario, tale principio funge da criterio di integrazione della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) e della buona fede oggettiva.

Il rispetto degli standard minimi tecnici per ottenere il marchio CE non basta. Il produttore qualificato è tenuto ad adottare il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable): se vi è una plausibilità scientifica di rischio (anche in assenza di certezze assolute), il produttore ha l’obbligo di informare l’utente su come ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche.

L’incertezza scientifica, chiarisce la Corte, “non legittima un atteggiamento attendista”, ma diventa essa stessa il presupposto per l’attivazione di obblighi cautelari e informativi a tutela del consumatore (artt. 6 e 104 del Codice del Consumo).

2. La lesione del diritto all’autodeterminazione

La Cassazione smonta anche l’assunto secondo cui il danno lamentato fosse solo una paura infondata. L’indagine andava spostata dal “rischio di ammalarsi” alla “lesione del processo decisionale”.

Omettendo informazioni vitali, il produttore priva il consumatore della libertà di scegliere come e quanto usare il bene (ad esempio, scegliendo di usare sempre il vivavoce o tenendo il telefono lontano dai bambini). Questa deprivazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, se non bagatellare, configura un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, la cui prova può essere fornita tramite presunzioni logiche.

3. I rimedi preventivi e l’azione inibitoria

Il passaggio forse più dirompente dell’ordinanza riguarda i rimedi. Anche qualora il danno risarcibile non fosse provato in concreto, il giudice di merito (in virtù del principio iura novit curia) non avrebbe dovuto limitarsi al rigetto, ma avrebbe dovuto valutare l’applicazione di tutele preventive e inibitorie.

La salute è un diritto assoluto che esige protezione anticipata. Di conseguenza, la Corte suggerisce che al produttore possa essere imposto un facere specifico: l’obbligo di inserire avvertenze stringenti, l’uso di notifiche pop-up a comparsa sui display degli smartphone per avvisare di un’esposizione eccessiva, o la fornitura di accessori hardware idonei a mitigare il rischio di esposizione alle onde elettromagnetiche.

Il principio di diritto

“In tema di sicurezza dei prodotti, il principio di precauzione e il corollario della riduzione del rischio (principio ALARA) non vincolano esclusivamente i poteri pubblici, ma integrano il parametro della diligenza professionale e l’obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali tra produttore e consumatore. Pertanto, in presenza di un rischio per la salute scientificamente plausibile, benché non ancora accertato in via definitiva, la mera conformità del bene agli standard tecnici di settore non esonera il produttore dall’obbligo di fornire chiare ed efficaci avvertenze sulle modalità d’uso idonee a ridurre l’esposizione al pericolo. L’omissione di tale obbligo può comportare tanto la risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, quanto l’adozione di rimedi inibitori e preventivi (come l’ordine di implementare alert digitali o avvertenze periodiche)“.

Avv. Sabrina Caporale

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