La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della responsabilità medica con danno neonatale e sull’incidenza della cartella clinica lacunosa. La Suprema Corte ribadisce che le omissioni documentali non esonerano automaticamente il paziente dall’onere di provare il nesso eziologico, qualora le indagini peritali individuino una causa del danno del tutto autonoma e indipendente dalla condotta medica censurata (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 maggio 2026, n. 13245).
La complessa vicenda clinica e giudiziaria
Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile trae origine da una drammatica vicenda di danno neonatale. I genitori di un minore, dimesso alla nascita con una diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica e successivamente affetto da tetraparesi spastica irreversibile, convenivano in giudizio la struttura ospedaliera e i sanitari per ottenere il risarcimento dei danni.
La vicenda si caratterizzava per una grave anomalia documentale: l’assenza temporale del monitoraggio cardiotocografico (eseguito solo per una frazione del tempo necessario) e l’incompleta tenuta del partogramma. Tali mancanze avevano persino…





