Nei giudizi di separazione e divorzio, l’assegnazione integrale dell’Assegno Unico Universale (AUU) al genitore presso cui i figli sono prevalentemente collocati è pienamente legittima, anche in regime di affidamento condiviso. Tuttavia, il giudice non può ignorare tale attribuzione: il beneficio economico incassato in via esclusiva da un genitore deve essere obbligatoriamente soppesato per quantificare il contributo al mantenimento posto a carico dell’altro genitore.
A stabilirlo è la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che fa chiarezza sul delicato bilanciamento tra l’assegno perequativo tradizionale e la nuova misura di sostegno al reddito familiare (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 23 luglio 2026, n. 23982).
Il caso in esame
La complessa vicenda processuale ruota attorno alla fine del matrimonio di una coppia con due figli minori. A seguito della crisi coniugale, la madre si era trasferita a Bologna con i bambini, mentre il padre era rimasto in Puglia. La situazione era degenerata in una forte conflittualità: il padre accusava la ex moglie di comportamenti ostruzionistici per impedirgli di vedere i figli, mentre a sua volta rifiutava di partecipare ai percorsi di sostegno genitoriale disposti dai servizi sociali.
La Corte d’Appello di Bari, confermando l’impianto del Tribunale, aveva disposto un percorso graduale di visite “protette” da tenersi inizialmente a Bologna, rigettando le richieste paterne di sanzionare la madre ex art. 709-ter c.p.c.
Sul fronte economico, i giudici di merito avevano ridotto l’assegno di mantenimento a carico dell’uomo (da circa 926 euro a 700 euro mensili) in virtù della nascita di una nuova figlia avuta da un’altra relazione, stabilendo al contempo che l’Assegno Unico Universale fosse percepito al 100% dalla madre.
Il padre ricorreva in Cassazione, lamentando sia le modalità “penalizzanti” delle visite in campo neutro, sia l’ingiustizia economica della decisione: l’incasso esclusivo dell’AUU da parte della madre, a suo dire, vanificava del tutto la seppur minima riduzione dell’assegno di mantenimento concessagli.
La decisione della Cassazione
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’uomo limitatamente ai profili economici, dettando principi di grande rilevanza pratica per i giudizi di famiglia.
1. Visite e sanzioni: prevale l’interesse del minore
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso riguardanti il diritto di visita e la mancata sanzione alla madre. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel fissare le modalità di incontro (nel caso specifico, incontri in ambiente neutro a Bologna), agisce nell’esclusivo interesse morale e materiale dei minori, operando un bilanciamento incensurabile in sede di legittimità se ben motivato. È stata inoltre respinta la doglianza sul mancato ascolto del figlio minore di dodici anni: l‘audizione dell’infradodicenne non è un obbligo automatico, a meno che non venga presentata un’istanza specifica che ne dimostri l’effettiva capacità di discernimento e maturità.
2. Mantenimento e Assegno Unico: vasi comunicanti
Il cuore dell’ordinanza riguarda l’interazione tra Assegno Unico e mantenimento. La Cassazione chiarisce un primo punto fermo: è legittimo attribuire l’intero Assegno Unico al genitore collocatario anche se c’è affidamento condiviso. Questo perché le spese ordinarie della vita quotidiana gravano prevalentemente sul genitore con cui i figli coabitano.
Tuttavia, il ragionamento della Corte d’Appello è risultato monco. Secondo la Cassazione, il giudice deve esplicitare in che misura il beneficio dell’AUU incide sulle tasche dei genitori. Se al padre viene sottratta la sua quota (il 50%) dell’Assegno Unico a vantaggio della madre, tale perdita economica deve essere valutata nel calcolo complessivo. Nel caso specifico, la riduzione del mantenimento accordata al padre (circa 226 euro in meno) rischiava di essere solo apparente, venendo di fatto “azzerata” dalla contemporanea perdita della sua quota di Assegno Unico. Il giudice di rinvio dovrà quindi ricalcolare l’assegno perequativo tenendo conto di questo travaso di ricchezza.
Il principio di diritto
“In tema di mantenimento della prole, è legittima l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale al genitore collocatario, sul quale gravano prevalentemente le spese ordinarie. Tuttavia, il giudice di merito, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter c.c., è tenuto a valutare e ad esplicitare in motivazione l’incidenza di tale beneficio economico ai fini della determinazione finale del contributo al mantenimento posto a carico dell’altro genitore, al fine di evitare che la perdita della quota dell’Assegno Unico vanifichi di fatto le eventuali riduzioni del contributo disposte per la sopravvenienza di nuovi oneri familiari.”
Avv. Sabrina Caporale





