Nei giudizi di risarcimento per sinistro stradale, il modulo CAI a doppia firma dei conducenti genera una presunzione di veridicità sulla dinamica dell’incidente che l’assicurazione può superare solo fornendo una prova contraria certa. Il semplice fatto che le prove a supporto del danneggiato (come un testimone non indicato nel modulo o fotografie prive di data certa) siano ritenute inattendibili non equivale a dimostrare che i fatti si siano svolti in modo difforme da quanto dichiarato nel CAI.
A ribadirlo è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 20 luglio 2026, che interviene a correggere un errore logico e giuridico frequente nelle aule di merito in tema di onere probatorio (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23889).
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dal cessionario del credito di un automobilista rimasto coinvolto in un sinistro stradale. A sostegno della domanda, veniva prodotto un modulo CAI regolarmente sottoscritto da entrambi i conducenti, oltre a documentazione fotografica e all’escussione di un testimone.
Il Tribunale di Roma, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la richiesta risarcitoria sollevando “seri dubbi” sulla ricostruzione della dinamica. I giudici di merito avevano infatti neutralizzato il valore del modulo CAI a doppia firma argomentando che il nominativo dell’unico testimone escusso a favore dell’attore non figurava nel modulo stesso, né nella successiva lettera di messa in mora, e che le fotografie dei danni al veicolo erano prive di data certa. Dinanzi a questo deficit di attendibilità delle prove a supporto, il Tribunale aveva ritenuto non sufficientemente provato il sinistro. Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione della Cassazione
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e chiarendo l’esatta portata dell’art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
La Suprema Corte ha evidenziato il palese vizio del ragionamento seguito dal Tribunale. Se da un lato è corretto ritenere che l’assenza del nome del teste nel modulo CAI o la mancanza di data certa sulle foto ne minino l’attendibilità, tale inattendibilità non può tradursi in una “prova contraria” a favore dell’assicurazione.
Il modulo CAI a doppia firma, infatti, crea una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’impresa assicuratrice: la legge presume che il sinistro si sia verificato esattamente come descritto. Per superare questa presunzione, non è sufficiente che il giudice nutra dubbi sulle ulteriori prove fornite dal danneggiato. L’assicurazione ha il preciso onere di dimostrare, con prove certe, che l’incidente si è verificato con modalità e conseguenze diverse e incompatibili rispetto a quelle messe nero su bianco nel modulo.
Come lapidariamente sintetizzato dalla Corte, “la prova incerta di un fatto non può mai costituire prova certa del contrario di tale fatto”. L’incapacità di un testimone di confermare quanto scritto nel CAI non dimostra affatto che il contenuto del CAI sia falso.
Il principio di diritto
“In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore. L’eventuale inattendibilità delle ulteriori prove offerte dal danneggiato (quali testimoni non indicati nel modulo o fotografie prive di data certa) non può costituire ‘prova contraria’ idonea a superare tale presunzione, essendo onere dell’assicuratore fornire la prova certa che i fatti si siano svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate sul modulo dalle parti.”
Avv. Sabrina Caporale





