Polizza RC medica, assicurazione non può contestare limiti di garanzia per la prima volta in Cassazione

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La controversia riguarda l’operatività di una polizza RC medica nell’ambito di un’azione di rivalsa esercitata da una struttura sanitaria nei confronti del professionista coinvolto in un caso di responsabilità sanitaria. La Corte di Cassazione ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso e il divieto di sollevare questioni nuove in sede di legittimità circa l’interpretazione delle clausole contrattuali e l’operatività della garanzia.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 16 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi sui rigorosi limiti procedurali che governano il giudizio di legittimità, con particolare riferimento all’onere di specificità e autosufficienza del ricorso (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) in materia di assicurazione per la responsabilità civile professionale del medico.

La pronuncia dichiara inammissibile il ricorso di una compagnia assicurativa che tentava di far valere l’inoperatività della polizza rispetto all’azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria, contestando un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali da parte dei giudici di merito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 luglio 2026, n. 23344).

Il caso: malpractice, rivalsa della clinica e chiamata in garanzia

La complessa vicenda processuale trae origine dall’azione risarcitoria promossa da una paziente nei confronti di una clinica privata, lamentando l’inadeguata esecuzione di un intervento ginecologico e il difetto di consenso informato. La struttura…

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