Il Tribunale di Torino ha precisato che in materia di responsabilità sanitaria, la violazione del consenso informato può determinare un obbligo risarcitorio solo quando il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento o scelto un’alternativa diversa e che dalla condotta del sanitario sia derivato un concreto pregiudizio. La semplice mancata adesione alla preferenza del paziente sulla tecnica anestesiologica non integra, di per sé, un danno risarcibile (Trib. Torino, sent. n. 413 del 26/01/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine da un intervento chirurgico per il trattamento di una iperplasia prostatica benigna, eseguito presso una struttura sanitaria con tecnica laser.
Prima dell’intervento, il paziente aveva manifestato la sua preferenza per una determinata modalità anestesiologica, chiedendo che fosse praticata un’anestesia generale. Tuttavia, in sede operatoria, i sanitari avevano scelto una diversa tecnica anestesiologica, considerata…





