È stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per mancanza di specificità delle contestazioni disciplinari e conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano aveva accolto la domanda proposta da un dipendente, assunto come cuoco, responsabile della cucina e preposto all’effettuazione degli acquisti, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare a lui intimato.

La Corte territoriale aveva ritenuto assolutamente generica la prima delle due contestazioni disciplinari poste a base del licenziamento; essa mancava delle indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità, quello cioè di aver tentato di “sottrarre generi alimentari e bevande, destinate alla clientela, al fine di appropriarsene personalmente”.

Parimenti la seconda contestazione, avente ad oggetto il rinvenimento nelle dispense della cucina e nella cantina di cibi scaduti o avariati, nonché l’ammanco di strumenti da cucina, era priva di qualsiasi riferimento alla data di acquisto dei beni mancanti che consentisse di imputare l’ammanco – anche solo in via presuntiva – al dipendente. E, in ogni caso, per i giudici dell’appello tale ultimo addebito, quello relativo cioè al rinvenimento di generi alimentari scaduti, era del tutto sproporzionato rispetto alla sanzione del licenziamento.

Il requisito di specificità della contestazione e il diritto di difesa

La Sesta Sezione Penale della Cassazione (ordinanza n. 26199/2019) ha confermato la decisione impugnata per aver correttamente collegato il requisito di specificità della contestazione disciplinare alla finalità di consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa.

Per la giurisprudenza di legittimità, la specificità della contestazione è integrata quando essa fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; ed invero, per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n. 9590).

La Cassazione ha anche chiarito che “l’accertamento concreto relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica del vizio di motivazione” (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n. 9590; Cass. 21/04/2017 n. 10154; Cass. 03/02/2003 n. 1562).

La decisione

Nella fattispecie in esame i giudici dell’appello avevano compiuto un apprezzamento di fatto logico e coerente, affermando che la contestazione disciplinare non contenesse le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità.

Il ricorso è stato, perciò, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

La redazione giuridica

Leggi anche:

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E TARDIVA REINTEGRA: RISRCITO IL DANNO MORALE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui