Quando filmare scene dell’altrui vita privata non costituisce reato?

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vita privata

“Non è configurabile il reato di interferenza illecita nell’altrui vita privata allorché l’autore della condotta condivida con le persone lese e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione”

La vicenda

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, pronunciata dal giudice di primo grado a carico di una donna accusata di “interferenza illecita nella vita privata”, di cui all’articolo 615 bis c.p.

Quest’ultima aveva effettuato riprese fotografiche all’interno dell’abitazione delle persone offese al fine di produrle nel giudizio relativo all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra di loro.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione per violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costituivi del reato contestato.

A detta della difesa, nella fattispecie in esame non era stata lesa la riservatezza domiciliare – bene giuridico tutelato dalla norma penale – in quanto le riproduzioni fotografiche erano limitate a una mera raffigurazione spaziale, e inoltre, era errata l’argomentazione del giudice d’appello secondo cui la produzione dei fotogrammi nella causa giuslavoristica non sarebbe stata scriminata dall’esimente dell’esercizio di un diritto.

Il riferimento normativo

L’articolo 615 bis c.p., punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi indiati dall’articolo 614 c.p. Il riferimento ai luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., è puramente indicativo. Infatti sul punto la giurisprudenza della Cassazione  ha più volte affermato che “il riferimento, contenuto nell’articolo 615 bis c.p., comma 1, ai luoghi indicati nell’articolo 614, dello stesso codice, ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l’interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata”. (Sez. 5, n. 9235 del 11/10/2011).

Giurisprudenza ancor più recente ha aggiunto che “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis c.p.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso”. (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018).

La giurisprudenza

Viceversa, costituisce reato la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione. (Sez. 5, n. 36109 del 14/05/2018 ).

Ulteriore presupposto per la configurazione del reato in questione è poi costituito dal disvalore obiettivo delle immagini riprese dal soggetto agente, pur lecitamente inserito nei luoghi di privata dimora.

La decisione della Suprema Corte

Ebbene, nel caso in esame non vi erano dubbi che la ricorrente fosse stata autorizzata ad accedere nel luogo di abitazione delle parti lese. Altro dato pacifico era la produzione delle immagini, relative agli ambienti interni e al mobilio ivi presente, nel corso del giudizio avente a oggetto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.

Tali circostanze, oltre a confermare la legittima presenza dell’imputata nei luoghi di privata dimora di pertinenza delle persone offese, erano prova dell’assenza del carattere indebito delle fotografie e del loro intrinseco disvalore, non essendo state riprese scene della vita privata, ma solo gli ambienti e i loro arredi, peraltro finalizzati a una ristretta utilità: la produzione in giudizio.

La redazione giuridica

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