Querela di falso sul testamento olografo, la sola perizia grafologica non basta

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La querela di falso sul testamento non può essere decisa sulla sola base della consulenza grafologica. Con una recente ordinanza, la Cassazione fissa i principi fondamentali sul valore probatorio della consulenza tecnica grafologica e sul corretto metodo di giudizio del giudice di merito (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16439).

Il caso

La vicenda trae origine dalla querela di falso sul testamento proposta in via incidentale da alcuni coeredi avverso un testamento olografo datato 20 gennaio 2011, con cui il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze. Il CTU nominato dal Tribunale di Salerno aveva concluso che la sottoscrizione era autografa con elevata probabilità tecnica ai limiti della certezza, mentre il contenuto del testamento — i restanti segni grafici — non era riferibile alla mano del testatore con buona probabilità tecnica, rilevando al contempo molteplici discordanze grafiche. Il perito aveva tuttavia avvertito che il giudizio tecnico non superava la soglia probabilistica, a causa della parziale mancanza di scritture corsive coeve a quella in verifica e di alcune consonanze comunque presenti tra i grafismi.

Il Tribunale di Salerno, in primo grado, aveva dichiarato la nullità del testo del testamento (fatta salva la sottoscrizione), accogliendo la querela di falso. La Corte d’Appello di Salerno aveva invece riformato la sentenza, rigettando la querela sul presupposto che, in assenza di un giudizio di assoluta certezza o di elevata probabilità tecnica sulla falsità, e in mancanza di scritture di comparazione corsive coeve prodotte dai querelanti, non vi fosse prova sufficiente dell’apocrificità del documento.

Il vizio metodologico: l’automatismo decisorio fondato sulla sola CTU

La Cassazione individua un duplice errore nella sentenza d’appello, entrambi riconducibili a un difetto metodologico di fondo: l’aver fatto dipendere la decisione pressoché esclusivamente dalle conclusioni della perizia grafologica, senza esercitare il proprio autonomo potere di valutazione del compendio probatorio.

Il primo profilo attiene al ruolo della consulenza tecnica grafologica nel processo civile. La Corte ribadisce che tale consulenza non è un mezzo di prova imprescindibile per l’accertamento dell’autenticità di una scrittura — come si desume dalla formulazione stessa dell’art. 217 c.p.c. — e non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, atteso che la grafia umana è irripetibile ma la sua verifica si fonda su elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, con un rilievo probatorio di strutturalmente limitata consistenza. Il giudice di merito conserva il potere-dovere di formare il proprio convincimento su tutti gli elementi istruttori obiettivamente conferenti — prove testimoniali, condotta delle parti, contesto complessivo — senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra fonti di accertamento della verità.

La Corte d’appello aveva invece operato un non condivisibile automatismo, facendo dipendere la sorte della lite dalla mera lettura delle conclusioni peritali, senza esaminare direttamente la scrittura contestata, senza confrontarsi con le molteplici discordanze segnalate dal perito (pure presenti nella CTU ma non trattate specificamente in sentenza), e senza valorizzare i particolari rapporti intercorrenti tra le parti e tra queste e il defunto, né le condizioni del testatore negli ultimi anni di vita.

Il secondo profilo: il criterio probatorio applicabile alla querela di falso

Il secondo errore attiene alla scelta del criterio di giudizio. La Corte d’appello aveva ritenuto necessario, per accogliere la querela, un giudizio di assoluta certezza o almeno di elevata probabilità tecnica sulla falsità. I ricorrenti, dal canto loro, sostenevano che fosse sufficiente il criterio del più probabile che non, proprio della responsabilità civile.

La Cassazione esclude entrambe le impostazioni come parametri rigidi applicabili in assoluto. Richiamando Cass. n. 26304/2021, chiarisce che il criterio del più probabile che non — così come quello dell’elevata probabilità tecnica — riguarda lo statuto epistemologico del nesso causale nella responsabilità civile, non il generale metodo di valutazione delle prove. La valutazione del compendio probatorio è retta, invece, dal criterio dell’attendibilità, ovvero della maggiore o minore idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.

In materia di querela di falso su testamento olografo, il giudice deve dunque, esaminare direttamente la scrittura contestata, utilizzando la perizia come qualificato supporto e non come sostituto del proprio giudizio; valutare le conclusioni peritali in relazione alla loro concreta capacità dimostrativa, anche alla luce delle scritture comparative agli atti, dei rapporti tra le parti e della loro condotta processuale; confrontarsi analiticamente con tutte le discordanze grafiche segnalate dal CTU, fornendo adeguata motivazione sulle ragioni per cui le ritiene o meno sufficienti a dimostrare la falsità dedotta; tenere conto del contesto complessivo: condizioni del testatore, dinamiche familiari, comportamento delle parti successivamente al decesso

Conseguenze pratiche

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà procedere a una valutazione globale e motivata di tutte le risultanze istruttorie, senza fermarsi alle conclusioni della perizia grafologica.

La pronuncia è di significativo rilievo pratico per il contenzioso successorio, che vede frequentemente al centro testamenti olografi contestati. Essa ricorda agli operatori che la perizia grafologica è un ausilio qualificato del giudice, non il suo sostituto decisionale: le sue conclusioni devono essere ponderate nel contesto di tutto il materiale istruttorio.
Ci ricorda inoltre che non esiste, nel giudizio civile sulla falsità documentale, un unico parametro probabilistico predeterminato per legge: l’attendibilità complessiva del quadro probatorio è ciò che conta; e da ultimo che la motivazione del giudice di merito deve dare conto di tutti gli elementi rilevanti, incluse le discordanze grafiche segnalate dal perito, pena il rischio di una motivazione apparente censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Avv. Sabrina Caporale

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