Negato ai ricorrenti il ristoro del danno non patrimoniale per la perdita del feto verificatasi asseritamente in conseguenza di un incidente stradale

Avevano convenuto in giudizio rispettivamente nella qualità di genitori, nonni paterni e nonni materni, il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista in un sinistro stradale al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del feto verificatasi in conseguenza dell’incidente.

Nello specifico deducevano che mentre l’autovettura di proprietà del futuro papà, da quest’ultimo condotta e sulla quale si trovava in qualità di terza trasportata la moglie, era ferma al semaforo rosso, era stata tamponata da un veicolo proveniente da tergo e che la violenza dell’urto aveva determinato la perdita del bambino della donna.

Istruita la causa tramite due CTU medico-legali, il Tribunale aveva rigettato la domanda e la decisione era stata confermata anche in sede di appello. Il Collegio distrettuale aveva infatti ritenuto di escludere il nesso di causa sulla base della scarsa entità dei danni riportati dall’autoveicolo, indicativa di un urto non particolarmente violento e dunque non compatibile con l’interruzione di gravidanza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte i ricorrenti contestavano al Giudice di secondo grado di aver aderito alle risultanze della CTU nonostante le numerose criticità da loro evidenziate. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe abbandonato il c.d. favor nei confronti dell’attore, orientando i dubbi e le incertezze delle CCTTU in danno dei coniugi. Inoltre, lamentavano che la decisione di merito fosse “viziata dalla mancanza della verifica dei fatti’ che “sarebbero stati fugati da un rinnovo della CTU’.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 19098/2021, non hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte.

Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano infatti escluso il nesso causale fra il tamponamento dell’auto e l’interruzione di gravidanza. La Corte d’Appello aveva ritenuto condivisibili le risultanza delle CCITU a seguito di una analitica disamina delle contestazioni mosse dagli appellanti. In particolare aveva osservato che la conclusione dei CTU circa l’assenza del nesso causale tra il tamponamento e l’interruzione di gravidanza fosse stata correttamente formulata all’esito della valutazione degli unici elementi certi in atti (ossia la data dell’ultima mestruazione che deponeva per una gravidanza alla settima settimana e i valori molto bassi della BHCG) dai quali si ricavava che l’aborto si era verificato precedentemente al sinistro. Da lì il rigetto del ricorso.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui