Quattro interventi di chirurgia estetica ed esiti antiestetici (Cassazione civile, sez. III, 07/11/2023, n.31026).
Esiti antiestetici derivanti dai quattro interventi di chirurgia estetica (lifting facciale e delle palpebre, rinoplastica e addominoplastica) e restituzione dei compensi corrisposti al Chirurgo.
Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda esclusivamente con riferimento agli esiti antiestetici della addominoplastica (cicatrici evidenti sull’addome della paziente), conseguentemente condannava i convenuti, in solido, a pagare all’attrice la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di comunicazione della decisione fino al saldo effettivo.
Successivamente, la Corte di Appello di Venezia confermava tale decisione e la donna propone ricorso per Cassazione.
Con una prima censura deduce che l’azione di risarcimento del danno contrattuale non richiede la preventiva proposizione (o il relativo accertamento) dell’azione di risoluzione stante il principio di autonomia delle predette azioni, e la violazione delle Tabelle Milanesi.
In altri termini la paziente deduce, da un lato, che in violazione del principio di integralità del risarcimento, la Corte d’appello ha riconosciuto, e liquidato in parte, solo il danno non patrimoniale biologico subito in conseguenza della imperita esecuzione dell’intervento di addominoplastica, ma non anche il diritto ad ottenere la restituzione dei compensi corrisposti al chirurgo e ciò perché non era stata chiesta la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale. Così facendo i Giudici di appello avrebbero, sempre secondo la tesi della ricorrente, erroneamente applicato il principio giurisprudenziale di esistenza tra le due azioni (inadempimento e risoluzione), di un rapporto non di autonomia ma di stretta interdipendenza. Dall’altro, lamenta che, posta una percentuale invalidante del danno estetico del 6%, la Corte d’appello ha liquidato il riduttivo importo di Euro 6.000, distante per difetto da quello che sarebbe stato dovuto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 (Euro 9.084,00), facendone peraltro decorrere gli interessi dalla data della decisione, invece che, quanto meno, dalla domanda giudiziale.
Le doglianze sono infondate e inammissibili.
La prima, fa riferimento all’applicazione da parte della Corte territoriale di una regola di giudizio che non emerge dalla sentenza impugnata. I Giudici di appello non hanno detto che non vi è autonomia, ma anzi stretta interdipendenza, tra la domanda di risoluzione del contratto e quella di risarcimento del danno da inadempimento e non hanno, dunque, contravvenuto all’ indirizzo secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto.
In piena coerenza con i principi giurisprudenziali e giuridici i Giudici di secondo grado hanno affermato che la domanda di restituzione dei compensi corrisposti avrebbe potuto essere presa in esame solo se fosse stata avanzata domanda di risoluzione, nella specie non proposta: ergo secondo la Corte, l’esborso dei compensi non può considerarsi conseguenza pregiudizievole dell’inadempimento, suscettibile come tale di formare oggetto di pretesa risarcitoria. Tale ratio decidendi non è colta dal ricorso e non è fatta segno di specifiche critiche.
Ad ogni modo:
– l’esborso dei compensi in favore del professionista, se si vuole anche da un punto di vista logico e spesso anche cronologico, non è conseguenza della prestazione inadempiente; tanto meno, da un punto di vista più strettamente giuridico, può considerarsi conseguenza pregiudizievole dell’evento di danno determinato dall’inadempimento; esso costituisce, piuttosto e semplicemente, la controprestazione gravante sul cliente secondo il sinallagma derivante dal contratto d’opera professionale; trova dunque titolo nel contratto, il quale non viene meno automaticamente in conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento dell’obbligo assunto dall’altra parte del contratto, a tal fine richiedendosi, nel nostro ordinamento, la risoluzione del contratto, che è pronuncia costitutiva, non dichiarativa, subordinata alla valutazione giudiziale della gravità dell’inadempimento (artt. 1453,1455 c.c.), salvo il rimedio preventivo dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)
– dunque, delle somme a tal titolo versate al professionista si può richiedere la restituzione in quanto sia proposta domanda di risoluzione, la quale peraltro – proprio perché distinta e autonoma, quanto a presupposti ed effetti – non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di risarcimento. Oltretutto è stato accertato che l’inesatto adempimento ha riguardato solo uno dei quattro interventi di chirurgia estetica, il che esclude che la prestazione medica resa possa per l’intero considerarsi inidonea a giustificare il corrispettivo conseguito, essendosi estrinsecata anche attraverso altri interventi, dai quali non è conseguito, alcun pregiudizio.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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