Scontro in curva tra motociclo e autovettura (Cassazione civile, sez. III, 06/11/2023, n.30810).

Invasione di corsia e scontro in curva tra il motociclo e l’automobile.

Venivano convenuti a giudizio, davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, gli asseriti responsabili del sinistro, l’assicurazione per la RCA e il Comune di Pace del Mela, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del motociclista causata dal sinistro stradale, allorquando quest’ultimo, mentre era alla guida di una motocicletta, nell’affrontare una curva a destra, si scontrava con il veicolo Ford Fiesta.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal consulente del P.M. nel separato procedimento penale e della testimonianza della persona che viaggiava come trasportato nell’auto investitrice, ascrivibile in via esclusiva alla vittima la responsabilità del sinistro, in considerazione della elevata velocità di marcia e del fatto che fu il motociclo ad invadere  l’altra corsia di marcia in curva e con la visuale non libera.

Successivamente, la Corte d’appello di Messina confermava tale decisione. I congiunti della vittima si rivolgono alla Corte di Cassazione.

Deducono: nullità della sentenza per illogicità manifesta, avendo il Giudice di merito dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata. Secondo la tesi dei ricorrenti,  limitando il numero dei testi da escutere a soli due, il Tribunale avrebbe reso impossibile provare tutte le circostanze del sinistro, laddove poi nelle motivazioni di rigetto della domanda  avrebbe evidenziato che parte attrice non aveva dato prova che il fatto si fosse verificato a causa delle condizioni del manto stradale, né, tantomeno, dell’omesso collaudo della strada ove è avvenuto l’incidente.

La S.C. rammenta che  secondo principio consolidato nella giurisprudenza “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello; tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al Giudice.”

Ad ogni modo, la Corte sottolinea che manca nella doglianza l’ illustrazione della decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, atteso che non è in alcun modo indicata l’efficacia causale che, nella dinamica del sinistro, si assume abbia avuto la circostanza posta ad oggetto del capitolo di prova (vale a dire l’essere stato il tratto di strada teatro dell’incidente “aperto al traffico senza le necessarie autorizzazioni ed il preventivo collaudo”), non essendo stato nemmeno specificamente indicato quali fossero le allegazioni iniziali poste a fondamento della responsabilità ascritta al Comune.

Con il terzo e quarto motivo viene lamentata la mancata ammissione della CTU cinematica e la adozione di un criterio illogico nella valutazione delle prove.

La Corte d’Appello ha motivato il rigetto della richiesta di C.T.U. in ragione della ritenuta irrilevanza della stessa alla luce degli elementi estrapolabili dalla acquisita consulenza tecnica espletata in sede penale. Tale motivazione non risulta attaccata dai motivi di ricorso, se non alla stregua di mere contestazioni oppositive circa il merito e l’attendibilità degli accertamenti peritali condotti.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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