Iniezione intramuscolo provoca la formazione di un ascesso (Tribunale L’Aquila, Sentenza n. 574/2023 pubblicata il 06/09/2023).

Formazione di ascesso e infezione con necrosi cutanea provocata da iniezione intramuscolo.                         

E’ stata convenuta in giudizio la Azienda Sanitaria al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura Sanitaria per le conseguenze insorte a seguito di una asserita non corretta esecuzione di una iniezione intramuscolo che le sarebbe stata somministrata durante la sua degenza.

L’attrice deduce che  in data 13.10.2017, è stata sottoposta ad un intervento programmato di artroprotesi presso l’ospedale “San Filippo e Nicola” di Avezzano, da cui veniva dimessa in data 27.10.2017 per essere trasferita presso altra Struttura, ove è stata sottoposta al programma riabilitativo e al trattamento terapeutico ritenuti necessari. Durante il ricovero presso la struttura riabilitativa, tuttavia, le sarebbe stata eseguita una iniezione intramuscolare di farmaci antidolorifici e, in corrispondenza del gluteo destro, le sarebbe insorta una complicanza infettiva con la formazione di un ascesso e di una necrosi cutanea, che le avrebbero compromesso l’integrità psico-fisica.

L’Azienda Sanitaria contesta la domanda eccependo che la prestazione sarebbe stata eseguita correttamente e che l’ascesso lamentato dall’attrice sarebbe stato una conseguenza non riconducibile all’operato dei sanitari.

La domanda viene ritenuta fondata.

Il CTU ha osservato che “è possibile, pertanto, affermare una effettiva correlazione causale tra le somministrazioni farmacologiche tramite iniezione e la complicanza infettiva che ha poi causato la grave lesione dei tessuti molli della regione glutea i cui esiti sono oggi obiettivabili. Non è possibile, tuttavia, precisare quale delle somministrazioni sia stata effettivamente la causa della complicanza non essendovi in cartella segnalate anomalie di somministrazione che invece sono dichiarate dalla paziente la quale riferisce una somministrazione particolarmente dolorosa. Non è neanche possibile chiarire ulteriormente se la complicanza sia primariamente riconducibile ad una errata esecuzione tecnica ovvero al non adeguato rispetto delle misure di prevenzione della diffusione infettiva. In quest’ultimo caso non sarebbe comunque precisabile con la dovuta attendibilità quale anello della catena di asepsi abbia ceduto determinando la penetrazione del microrganismo in profondità con conseguente evoluzione settica . Certamente nella documentazione disponibile non vi è alcuna prova dell’effettiva attuazione delle misure di prevenzione delle infezioni in ambiente nosocomiale che sappiamo essere dirimenti in termini di riduzione significativa delle complicanze infettive. Come del resto non risultano segnalate particolari situazioni preesistenti locali o sopravvenute che possano far considerare inevitabile la complicanza verificatasi”.

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ritiene sussistente il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’attrice e la condotta specificamente imputata ai sanitari.

Passando all’esame del quantum debeatur, il CTU ha accertato “periodo di inabilità temporanea di giorni 30 di incapacità temporanea parziale al 75%, di giorni 60 di incapacità temporanea parziale relativa al 50% e incapacità temporanea parziale al 25%. Sussistono allo stato attuale postumi che in considerazione del tempo intercorso e delle terapie effettuate possono essere considerati stabilizzati e non suscettibili di significativa evoluzione. Tali postumi permanenti consistono in un esito cicatriziale del gluteo destro di aspetto distrofico, disestesico e nella perdita di tessuto sottocutaneo; quest’ultimo oltre ad aggravare il pregiudizio estetico già causata dall’esito cicatriziale rende ragione della dolorabilità della regione anatomica meno resistente alla pressione. In termini di danno biologico permanente gli esiti sopra descritti sono quantificabili nella misura dell’8%”.

Pertanto, la somma complessivamente dovuta in favore della paziente è pari ad euro 19.699,41. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta e le spese di lite seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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