Respinto il ricorso di un uomo, accusato di ricettazione di un assegno, che invocava la circostanza attenuante prevista dall’art. 648 comma 2 del codice penale

Era stato condannato in sede di merito per il reato di ricettazione di un assegno. Nel ricorrere per cassazione l’imputato, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 648 comma 2 del codice penale.

I Giudici Ermellini, con l’ordinanza n. 18682/2020, hanno ritenuto inammissibile il motivo del ricorso, in quanto fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

In particolare la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata della ricettazione in quanto avente per oggetto un titolo di credito.

Ed infatti – specificano dal Palazzaccio – non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.

Nel caso esaminato, inoltre, non andava poi trascurato che l’assegno risultasse compilato per un importo, pari 1850 euro, dunque non certo trascurabile.

Il ricorrente lamentava poi violazione di legge in ordine alla determinazione del termine da cui far decorrere la prescrizione del reato di ricettazione da individuare, a suo giudizio, in epoca successiva e prossima al furto del blocchetto di assegni.

Anche in questo caso, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, dichiarando la doglianza infondata poiché il delitto di ricettazione si prescrive in dieci anni e dalla sentenza era emerso che erano intervenute sospensioni per 183 giorni. Pertanto, anche retrodatando la data di consumazione della ricettazione, all’epoca della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto.

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