Il Giudice si discosta dalla Consulenza tecnica d’ufficio e considera i chiarimenti forniti dal Consulente non convincenti e non condivisibili in quanto superficiali

Il Tribunale di Milano (Sez. VI, Giudice Dott.ssa Illarietti, Sentenza n. 4545/2020) decide sulla quantificazione dei danni patiti dalla donna a seguito di sinistro stradale discostandosi dagli esiti della Consulenza tecnica d’ufficio perché contraddittoria e superficiale.

La vicenda decisa tratta un sinistro stradale avvenuto nel 2013 in danno di una donna che veniva investita mentre attraversava sulle strisce pedonali

La Compagnia assicuratrice del responsabile eccepiva il carattere satisfattivo dell’importo corrisposto alla donna di Euro 4,850,00 .

Nel corso di causa è stata disposta CTU per la valutazione dei postumi derivati dalle lesioni subite, ma successivamente la predetta Consulenza veniva dichiarata nulla in quanto il consulente tecnico nominato non aveva dichiarato di essere fiduciario della Assicurazione del responsabile.

Viene dunque disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio e successivamente il Medico Legale veniva convocato a chiarimenti a seguito delle contestazioni sorte circa il nesso causale fra il sinistro e la sindrome fibromialgica riscontrata alla donna.

Il Giudice considera i chiarimenti forniti dal CTU non convincenti e non condivisibili in quanto vi erano cenni superficiali nella Relazione sull’aspetto della fibromioalgia di cui dava conto, invece, il Consulente di parte della donna.

Suggestiva di un nesso causale, secondo il Tribunale, è il dato temporale che si evidenzia nel corso della visita specialistica del 2013 i cui esiti sono riportati nella relazione del CTU, ove lo specialista considerava “da allora (dopo il sinistro ndr) sembra si sia sviluppata una sintomatologia compatibile con sindrome fibromialgica secondaria “

Ulteriormente viene osservato dal Giudice che lo stesso CTU, dopo aver riferito che la sindrome fibromialgica è una sindrome comunemente di tipo reumatico idiopatico ad eziopatogenesi multifattoriale le cui cause non sono ancora ben note, argomenta che “è evidente che un soggetto predisposto per una sindrome fibromialgica in presenza di un evento traumatico che ha cagionato lesioni a carico di distretti articolari, può patire una maggiore algodisfunzionalità a carico dei medesimi di stretti anatomici coinvolti dai fatti lesivi”.

In tal modo, secondo il Tribunale, “il CTU ha prospettato l’idoneità del sinistro stradale ad impattare in modo maggiormente lesivo nella ipotesi in cui vi siano un quadro predisposto per una sindrome fibromialgica, e latentizzando tale quadro e/o amplificando le conseguenze algodisfunzionali , conseguenze che sono ampiamente documentate dai plurimi accertamenti e esami diagnostici compiuti persistendo sintomatologie dolorose” .

Per tali ragioni il Giudice ritiene che la quantificazione svolta del CTU del danno biologico deve essere disattesa e quantificata, più correttamente, nella misura dell’8% indicata dal CTP della danneggiata il danno biologico permanente.

Conseguentemente il danno biologico viene così liquidato:

  1. Euro 11832,97 in relazione al danno biologico permanente del 8% avuto riguardo all’età del soggetto al momento di cessazione della temporanea ( 37 anni);
  2. Euro 1994,58 per danno biologico da invalidità temporanea patito dall’attrice in conseguenza del sinistro ( 2 giorni la IT al 100%, 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 60 giorni al 25%) così come riconosciuti nella relazione finale, considerando una liquidazione pro die di Euro 47,49;
  3. un ulteriore importo, che si liquida in via equitativa, in Euro 1.728,32 par a 1/8 delle somme di cui ai punti 1) e 2) a titolo di ristoro della sofferenza derivata al medesimo in conseguenza del sinistro, posto che gli importi liquidati sb 1 e 2 non ricomprendono tale aspetto del danno non patrimoniale derivato e che la sofferenza deve ritenersi insita nel pregiudizio subito e direttamente proporzionale all’entità del danno alla persona subito.

Il Tribunale di Milano, dunque, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della donna degli importi sopra indicati  e al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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