Respinto in Cassazione il ricorso degli eredi di un uomo che si erano visti negare il ristoro del danno da emotrasfusione per la morte del proprio congiunto
“In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla I. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, cod. civ., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato”. Lo ha ribadito, allineandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15435/2020.
Nel caso in esame, gli eredi di un uomo deceduto nel 2017 ricorrevano avverso la sentenza della Corte di Appello che confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale. I Giudici del merito, nello specifico, avevano ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione.
La Cassazione ha ritenuto di confermare la decisione ritenendo che la valutazione in fatto compiuta dai giudici di merito in ordine all’individuazione del momento di conoscenza del nesso causale in epoca antecedente al 2006 e risalente agli anni 1984-1989 non fosse implausibile. Inoltre era fondata su un’ampia e corretta disamina degli atti di causa, e segnatamente delle diagnosi di malattie suscettibili di evolversi in cirrosi epatica e che vennero segnalate al dante causa degli odierni ricorrenti in detto arco temporale.
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