Irregolarità di contribuzione contestata dall’Inail a seguito della segnalazione di alcuni dipendenti. (Tribunale di Lucca, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 04/01/2022 RG n. 281/2016)

Irregolarità di contribuzione contestata al datore di lavoro a seguito delle segnalazioni di alcuni dipendenti fanno scattare la Cartella Esattoriale.

La direzione Territoriale del Lavoro di Lucca, dopo avere ricevuto da 3 ex dipendenti denuncia di irregolarità, avviava un accertamento ispettivo a carico della società.

Seguiva Verbale Unico di Accertamento e Notificazione con il quale sono state contestate alla società diverse irregolarità, rilevanti anche in sede di contribuzione previdenziale e premio assicurativo.

In forza del predetto verbale I.N.A.I.L. ha emesso e notificato cartella esattoriale inerente il pagamento della somma complessiva di Euro 18.068,67 per premi assicurativi e sanzioni.

Avverso detta cartella esattoriale la società propone rituale opposizione lamentando, per quanto qui di interesse, la decadenza dell’Inail dal potere di emettere la cartella esattoriale impugnata.

La Corte di Cassazione ha con chiarezza statuito che un eventuale vizio formale della cartella, o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.

Ciò detto, nel giudizio di opposizione, la posizione di attore in senso sostanziale, con ogni conseguenza anche in merito all’onere della prova, è dell’istituto assicurativo che deve dimostrare la sussistenza della propria pretesa.

Ebbene, il quadro che emerge dall’istruttoria non è sufficiente a fare ritenere provata la domanda sostanziale dell’ I.N.A.I.L., anche in punto di irregolarità di contribuzione previdenziale.

L’accertamento svolto si è basato sulle dichiarazioni rese dagli ex dipendenti, senza che siano stati forniti ulteriori elementi idonei a corroborare quanto da questi dichiarato.

Pacifico che gli ex dipendenti siano portatori, ancorché indiretti, di un proprio personale interesse, ovvero declaratoria di una maggiore prestazione lavorativa con conseguente beneficio economico.

Per tali ragioni le loro deposizioni vengono sottoposte a rigoroso e dettagliato esame.

 e trova re quegli ulteriori elementi probatori esterni idonei a confermarne la fondatezza.

La prima teste ha riferito alcuni elementi relativi allo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma non è mai stata presente sul luogo di lavoro, ovvero sulle cave; il secondo teste ha fornito versioni tra loro contraddittorie e non è riuscito a spiegare in maniera sufficientemente convincente alcuni comportamenti e discrepanze.

Ed ancora, la ricostruzione operata da altri due ex dipendenti è incongrua e non supportata da sufficienti elementi; infatti gli stessi, a fronte di un limite giornaliero dell’orario di lavoro,  affermano di aver lavorato per anni prestando una attività di ben 11 ore giornaliere, per sei giorni alla settimana, oltre a frequenti prestazioni festive.

Detta ricostruzione, secondo il Giudice, non appare credibile, e comunque è privo di riscontri.

Venendo alla pretesa economica dell’Inail oggetto di Cartella Esattoriale e derivante da irregolarità di contribuzione, il Tribunale eccepisce la mancata esposizione dei conteggi.

Infatti, dal verbale, dopo la precisazione del corretto inquadramento settoriale, si evince semplicemente che la ditta ha omesso di dichiarare allINAIL imponibili per complessivi Euro 105.705,00, non vengono forniti elementi idonei a verificare come detto maggior importo risulterebbe determinato e sottratto al versamento del premio assicurativo.

Pertanto, in assenza di un imponibile assicurativo dichiarato e di un imponibile assicurativo ricostruito, non è possibile neppure ricavare una differenza non dichiarata.

Alla luce di ciò, la domanda della società datrice di lavoro, cui venivano contestate irregolarità di contribuzione, è fondata e viene accolta.

Conclusivamente, il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso proposto dalla società e annulla la cartella esattoriale dell’Inail con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.

La redazione giuridica

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