L’Agenzia delle Entrate non può notificare il preavviso di fermo amministrativo se il giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo lo abbia sospeso, poiché è sospesa anche l’efficacia esecutiva del titolo

Un uomo conviene in giudizio l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inesistenza del preavviso di fermo amministrativo notificatogli poiché emesso a tutela della Cartella di pagamento n. 0972018000XXX già sospesa con provvedimento del Tribunale di Roma in data 5/4/2018.

L’uomo eccepiva inoltre anche illegittimità del preavviso di fermo amministrativo che colpiva il veicolo utilizzato esclusivamente dalla suocera disabile.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate insistendo per la legittimità del preavviso di fermo, sicché, previa istanza di sospensione necessaria del processo ex articolo 295 c.p.c., concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

il Tribunale di Roma, in prima udienza, rigettava l’istanza di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e disponeva la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Decide conclusivamente di respingere l’eccezione di inammissibilità, per dedotta tardività, del ricorso rilevando che il fermo amministrativo non ha natura di atto esecutivo, bensì afflittivo, sicché contro di esso l’opposizione va proposta dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, secondo la ordinaria ripartizione di competenze per materia e per valore, con un’azione di accertamento negativo, con la conseguenza che nessun pregiudizio effettivo viene arrecato al diritto di difesa, che può essere in ogni caso pienamente esercitato.

Specifica il Tribunale che “il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale della espropriazione forzata”.

Ne deriva che il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere poiché tale disposizione è applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata” (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011).

Non configurandosi il preavviso di fermo quale atto della procedura esecutiva, pertanto, non opera il termine di 20 giorni stabilito nell’articolo 617 c.p.c..

Nel merito l’opposizione viene ritenuta fondata. Difatti alla data di emissione (4/07/2019) e di notifica (11/07/2019) del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900081891000, emesso a tutela della cartella di pagamento n. 09720180008317863000, quest’ultima era stata sospesa dal Tribunale di Roma con provvedimento del 5/4/2018.

Poiché l’esecuzione forzata non può essere iniziata o proseguita laddove, tra le altre ipotesi, il giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo lo abbia sospeso, non può essere emesso e notificato il preavviso di fermo, avendo il giudice dell’esecuzione disposto, nelle more del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 09720180008317863000, la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa.

Il Tribunale, quindi, con la sentenza n. 4791/2020, annulla il preavviso di fermo amministrativo e condanna Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

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