Se la convivenza finisce, costituiscono ingiustificato arricchimento, e quindi devono essere restituite, le corresponsioni fatte al convivente se esulano dall’adempimento del dovere di assistenza e contribuzione e travalicano i limiti di proporzionalità e adeguatezza

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2392/2020) ha delineato i criteri per la proponibilità dell’azione per ottenere la restituzione di somme derivanti dai rapporti patrimoniali sorti durante la convivenza.

Al termine di un lungo rapporto di convivenza l’uomo agisce in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino per chiedere la restituzione dell’importo di 50 mila euro all’ ex compagna sulla scorta di un rapporto di associazione in partecipazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda qualificandola come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., riferendosi a operazioni di acquisto e ristrutturazione e rivendita di immobili, attuate nel corso dei venti anni di convivenza.

A seguito all’ordinanza di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale di Torino la donna propone ricorso in Cassazione lamentando che il Giudice di merito non avrebbe potuto qualificare l’azione come indebito arricchimento, in presenza di un titolo contrattuale, escludendo il requisito della sussidiarietà della suddetta azione.

La sentenza impugnata aveva ritenuto non configurabile, nel complesso rapporto economico intercorso tra i conviventi, un’associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c. e seguenti. Pertanto, in assenza di un titolo specifico su cui fondare il diritto di credito, sarebbe stata correttamente configurabile l’azione generale di arricchimento ingiustificato.

La donna lamenta che la decisione di primo grado doveva ricondurre le dazioni di denaro effettuate dall’uomo nell’ambito dell’adempimento delle obbligazioni naturali di cui all’art. 2034 c.c.  che come tali sono irripetibili.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso ed evidenzia che la famiglia di fatto è considerata rilevante ex art. 2 della Costituzione e che tale unione fa sorgere doveri di natura morale e materiale tra conviventi.

L’assistenza materiale fra conviventi, pertanto, “nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza configura un adempimento che la coscienza sociale ritiene doveroso nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo (Cass. Civ. n. 1277/2014)”.

Ciò premesso, secondo gli Ermellini i Giudici di merito correttamente hanno statuito che le operazioni effettuate dall’uomo in favore della donna, di cospicuo valore, non potessero essere rapportate all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., perché esorbitanti rispetto alle esigenze familiari e non proporzionate.

Viene dunque sottolineato che dalla convivenza scaturiscono doveri di natura morale e sociale e pertanto ciò che è stato corrisposto al compagno durante il rapporto, in adempimento di quei doveri, non è restituibile ex art. 2034 c.c., in quanto obbligazione naturale, purché non sia palesemente sproporzionato rispetto alle esigenze familiari.

Ne deriva, pertanto, che è possibile qualificare l’ingiusto arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell’altro (e quindi ottenere la restituzione degli importi), quando le prestazioni a vantaggio di uno dei conviventi non rientrano nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, perché eccedenti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. Civ., n. 1266/2016).

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