Le precisazione del Garante della Privacy in relazione al parere reso nei confronti del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che estende l’utilizzo, a fini di controllo, di dati ricavati dalle fatture elettroniche che non rilevano a fini fiscali

Il Garante della Privacy interviene per effettuare alcune precisazioni nell’ambito del dibattito scaturito dal recente parere, adottato lo scorso 9 luglio, in cui l’Autorità esprimeva alcune perplessità sullo schema di provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate recante, tra l’altro, le “regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio”, nonché per “la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere”.

Il parere espresso –sottolinea l’Autorità in una nota – non riguarda l’istituto della fattura elettronica – su cui l’Autorità si è, a suo tempo, e più di una volta espressa favorevolmente – ma le innovazioni con le quali il legislatore – e, conseguentemente, l’Agenzia delle entrate – ha esteso l’utilizzo, a fini di controllo, di ulteriori dati ricavati dalle fatture elettroniche, non fiscalmente rilevanti.

Con lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si è infatti disposto, tra l’altro, l’utilizzo, a fini fiscali, dei cosiddetti “dati fattura integrati”, comprensivi di dati di dettaglio inerenti anche l’oggetto della prestazione del bene o del servizio.

Molti di questi dati – quali ad esempio quelli contenuti negli allegati delle fatture – non rilevano a fini fiscali e possono invece rivelare dati di natura sanitaria o la sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come nel caso di fatture per prestazioni in ambito forense o ancora specifiche informazioni su merci o servizi acquistati. La memorizzazione, a prescindere dall’eventuale utilizzo, delle fatture nella loro integralità comporta dunque l’acquisizione massiva di una mole rilevantissima dei dati contenuti nei circa 2 miliardi di fatture emesse annualmente, inerenti tra l’altro i rapporti fra cedente, cessionario ed eventuali terzi, fidelizzazioni, abitudini e tipologie di consumo, regolarità dei pagamenti, appartenenza dell’utente a particolari categorie.

Tale estensione del novero dei dati trattati dall’amministrazione fiscale contrasta con il principio di proporzionalità su ci si basano l’ordinamento interno ed  europeo.

Inoltre, ingolfa le banche dati dell’Agenzia delle Entrate rendendole più vulnerabili, perché estese e interconnesse in misura tale da divenire assai più difficilmente presidiabili, e configura un sistema di controllo irragionevolmente pervasivo della vita privata di tutti i contribuenti, senza peraltro migliorare il doveroso contrasto dell’evasione fiscale.

E’ questo l’elemento di maggiore criticità delle recenti innovazioni normative, su cui il Garante ha chiesto un supplemento di riflessione sin dall’esame parlamentare del decreto fiscale: “non è ammissibile, perché sproporzionata, l’estensione a dati rilevantissimi per la vita privata dei contribuenti, ma fiscalmente irrilevanti e, come tali, incapaci di apportare alcun minimo miglioramento all’azione di contrasto dell’evasione. Essa va resa più efficiente, non più orwelliana, per garantire – conclude il Garante – quell’equità fiscale promessa dalla Costituzione”.

Leggi anche:

Dati personali, Garante privacy sanziona Wind per trattamento illecito

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui