Gli atti tributari devono essere notificati, a pena di nullità, al domicilio fiscale del contribuente. Lo ha ribadito la CTR del Lazio con la sentenza in commento
La vicenda
La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso di un contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro per € 405,77, in conseguenza ad una sentenza del Giudice di pace.
Contro tale decisione il ricorrente ha proposto appello deducendo i seguenti motivi: a) la CTP non aveva considerato la nullità dell’avviso di liquidazione per difetto di notifica, in particolare perché inviato alla sua residenza anagrafica e non al suo domicilio fiscale; b) la stessa CTP non aveva quindi considerato che, non essendo stato regolarmente notificato il sottostante avviso di liquidazione, la successiva cartella di pagamento sarebbe stata nulla; c) la gravata sentenza non aveva infine considerato la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine decennale o comunque la decadenza per decorso del termine quinquennale.
Il processo d’appello
L’appello è stato accolto. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza n. 5838/2019) ha ricordato che per consolidata giurisprudenza “gli atti tributari devono essere notificati, a pena di nullità, al domicilio fiscale del contribuente” (Cass. n. 11504/2018).
Nel caso in esame – come lamentato dall’appellante – l’avviso di liquidazione era stato inviato ai fini della sua notificazione non al suo domicilio fiscale ma presso la sua residenza anagrafica.
Si era pertanto, determinata la nullità dell’atto prodromico alla impugnata cartella di pagamento, per violazione di quanto previsto dall’art. 60 comma primo DPR 600/73. Da tale nullità era altresì derivata la nullità della successiva cartella di pagamento, quale atto conseguenziale all’avviso di liquidazione.
Per queste ragioni, i giudici della Commissione tributaria hanno accolto l’appello del contribuente e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La redazione giuridica
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