Tardivo versamento delle accise: no sanzione se c'è l’ordine di pagamento

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La vicenda trae origine dal ricorso con il quale una società impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione per gli anni 2004 e 2005, con i quali erano state irrogate le sanzioni per il tardivo versamento delle accise da effettuarsi entro la fine di ogni mese

La ricorrente aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di fine mese, ma le somme erano state accreditate dall’istituto bancario con ritardo, benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto.
In appello i giudici tributari accoglievano integralmente l’azione della ricorrente sostenendo che i pagamenti fossero stati tempestivi poiché disposti mediante ordine di pagamento alla banca entro i termini previsti; la banca aveva poi, effettuato l’accredito in un momento successivo ma con valuta antecedente la data di scadenza.

Ebbene la sentenza della CTR Toscana è stata confermata anche dai giudici della Cassazione.

«Il bonifico bancario – si legge in sentenza- è un metodo di pagamento previsto per il pagamento delle accise oggetto di giudizio, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione, non possono ricadere sul contribuente che ha dato l’ordine entro il termine previsto».
A ciò si aggiunge che in materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge n. 576/1975, aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 30/1976 convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega del pagamento effettuato alla banca.
«Il medesimo presupposto – concludono i giudici della Cassazione – deve dunque, ritenersi sussistente anche in materia di pagamento delle accise, ove peraltro, non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell’accredito dei pagamenti effettuati».
Per tali motivi la decisione impugnata è stata definitivamente confermata con condanna della Regione a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

La redazione giuridica

 
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