La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine all’efficacia della sospensione dei termini feriali in materia di giudizi di opposizione a sentenze esecutive

La vicenda

Nel caso in questione, era stata impugnata una sentenza in materia di opposizione a precetto. Trattandosi di una opposizione esecutiva, ad essa non era applicabile la sospensione feriale dei termini per impugnare, neppure dinanzi alla Corte di cassazione.
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica infatti, ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 stesso codice ed anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti decisori, aventi valore di sentenza, resi nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare (da ultimo, Cass. n. 21568 del 2017).
Ebbene, la sentenza era stata depositata il 21 aprile 2017 e il ricorso notificato il 21 novembre 2017.
A ben vedere, la notifica del ricorso era avvenuta oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e quindi oltre la consumazione del termine c.d. lungo per impugnare, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non assoggettabile a sospensione feriale.
Ebbene, nella memoria difensiva il ricorrente lamentava la nullità della predetta sentenza, richiamando a sostegno, un precedente arresto giurisprudenziale (sentenza n. 6672 del 2010), così massimato: “Ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e dell’art. 92 ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione, abbia cessato di essere contestata e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo”.

La decisione

I giudici della Cassazione con la sentenza in commento, hanno però precisato che si tratta “di un precedente isolato e superato dal prevalente orientamento espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 27747 del 2017 e prima ancora espresso da Cass. n. 12150 del 2016; nonché Cass. n. 23410 del 2013:” La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.”
Ebbene, non essendovi ragioni per discostarsi da siffatto orientamento “che evita il rischio di diversificare la durata del termine ad impugnare a seconda dell’oggetto della singola impugnazione, laddove il criterio preso in considerazione dal legislatore è quello, unitario, delle opposizioni in materia esecutiva”, il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, in questione, in quanto tardivo.

La redazione giuridica

 
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