La trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro

La trasferta “si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l’indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l’espletamento delle mansioni affidategli”. E’ quanto ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 14380/2020.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dall’INPS nei confronti delle sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione di una società alla cartella esattoriale con la quale l’Istituto previdenziale gli aveva intimato il pagamento di oltre 90.898 euro a titolo di contributi previdenziali dovuti per le somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) a lavoratori assunti per l’esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.

In particolare – essendo pacifico che si trattasse di lavoratori residenti nella provincia di Napoli che erano stati assunti a Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere del capoluogo felsineo – mentre il tribunale aveva ritenuto che l’indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, la corte territoriale aveva seguito l’opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, e facendone derivare l’assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l’indennità di trasferta dall’art. 51, comma 5 del TUIR.

Nel ricorrere per cassazione l’INPS lamentava che la sentenza impugnata avesse applicato il regime contributivo della trasferta sebbene vi fosse coincidenza fra il luogo dell’assunzione e quello di prestazione lavorativa.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni dell’Istituto accogliendo ilo ricorso in quanto fondato e rinviando il caso alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame.

In fatto – sottolineano da Piazza Cavour –  è pacifico che i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede ad (…) e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al centro per l’impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l’esecuzione di appalto temporaneo che l’azienda aveva per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo.

In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.

Nel caso in esame, vi era coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, sicché i lavoratori non avevano eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e non vi era alcuna scissione tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si era verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori avevano lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui erano stati assunti. Nè potevano assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza dei lavoratori fossero diverse da quelle in cui si svolgeva l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.

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