In casi quali il decesso in gravidanza, il responsabile dell’errore risponde per l’intero anche in caso di coesistenza di concause naturali

“Una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli”. Questo è il principio di diritto cui attenersi e chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. III (Presidente Scoditti – Relatore Rubino), con l’Ordinanza del 6 luglio 2020 n. 13864/2020. Il caso trattato dai Supremi Giudici trae origine dal decesso in gravidanza di una donna con gestosi che, nonostante il ricovero ospedaliero, veniva concretamente valutata dal personale medico solo il giorno successivo al ricovero e sottoposta a parto cesareo d’urgenza.

Il marito della donna chiamava il Medico in sede penale dove veniva assolto “perché il fatto non sussiste” in quanto accertato “con una probabilità nella misura del 50% che l’evento mortale sia stato una tragica fatalità nel senso che anche in presenza di un tempestivo intervento diagnostico si sarebbe verificato comunque”.

L’uomo promuoveva a latere anche il giudizio civile di risarcimento del danno.

Il Tribunale di primo grado adito respingeva la domanda per mancato assolvimento dell’onere della prova.

La Corte d’Appello, invece, affermava la liceità dell’utilizzazione nel processo civile delle prove acquisite nel giudizio penale in quanto l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” non preclude la possibilità  di accertare la responsabilità in sede civile, ritenendo dimostrato il nesso causale fra il ritardo nell’intervento e il decesso in gravidanza della donna, e ritenendo che  sarebbe stato “più probabile che non” che l’evento della morte (considerata la giovane età della donna e l’assenza di altre patologie) fosse la conseguenza diretta dell’omissione dei sanitari.

Il secondo grado di giudizio civile, quindi, condannava il Medico e l’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni, con condanna di manleva dell’assicuratore.

La struttura sanitaria e la Compagnia assicurativa propongono ricorso per Cassazione articolando due soli motivi.

In primo luogo i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale erroneamente non avrebbe considerato le risultanze istruttorie del giudizio penale laddove emergeva che la prestazione medica veniva eseguita con la diligenza ordinaria adeguata e che comunque l’inadempimento contestato non sarebbe eziologicamente rilevante.

Come secondo motivo viene indicata l’errata sussistenza del nesso di causa tra la condotta del Medico e il decesso in gravidanza della donna.

La Suprema Corte respinge entrambi i motivi, ribadendo il principio secondo il quale il Giudice Civile può liberamente valutare le prove raccolte nel procedimento penale.

Difatti gli Ermellini nell’affermare che “le prove raccolte nel procedimento penale siano liberamente utilizzabili nel processo civile, e che possono essere poste alla base del convincimento del giudice civile, purché da questi sottoposte ad autonoma valutazione e vagliate secondo le diverse categorie di responsabilità tipiche del processo civile”, ne evidenziano il carattere consolidato di tale orientamento.

Per tali ragioni è stato ritenuto coerente e immune da vizi l’accertamento della responsabilità civile della Struttura e del Medico svolto secondo i dettami probabilistici del giudizio civile, valutando il difetto di tempestività nel suo complesso.

Considerata la sospetta gestosi, è stato dunque ritenuto eziologicamente rilevante il comportamento omissivo di esecuzione degli accertamenti occorrenti concludendo quindi che sarebbe stato “più probabile che non” che con un intervento tempestivo la donna si sarebbe salvata.

A tale proposito la Suprema Corte ribadisce che il criterio probabilistico di valutazione dei fatti in sede civilistica, non è ancorato a un dato di probabilità assoluta di tipo “matematico” (il 50 + 1% di probabilità).

Sul secondo motivo di ricorso i Supremi Giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte territoriale sia conforme ai consolidati principi probatori del nesso causale che recitano:

“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass.  n. 3704/2018) e dall’altro “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza” (Cass. n. 18392/2017).

Relativamente alla questione incidentale sollevata dai ricorrenti sulla mancata valutazione, del concorso tra la causalità umana e la concausa naturale, vengono richiamati i numerosi precedenti e viene escluso che nel caso trattato si possa dar luogo ad una riduzione proporzionale di responsabilità, dato che in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale il responsabile dell’illecito risponde per l’intero  e che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può eseguirsi solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli.

Avv. Emanuela Foligno

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