Mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, in quello civile opera la regola del ‘più probabile che non’

“In tema di accertamento del nesso causale in materia civile si applica il principio del ‘più probabile che non’ – detto anche della ‘preponderanza dell’evidenza’-, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell’evento all’ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall’applicazione della regola della c.d. probabilità logica”.  

La vicenda trattata approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Firenze. Un uomo e i suoi tre figli convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l’Azienda Ospedaliera per vederla condannata al risarcimento dei danni per la morte della moglie (e madre) ricoverata presso la struttura per intervento chirurgico al cuore.

Il giorno precedente l’intervento la donna decedeva in seguito a shock emorragico verificatosi dopo una manovra di toracentesi per versamento pleurico.

Gli attori sostenevano che la morte della donna fosse stata cagionata dalla condotta colposa del personale sanitario che non aveva effettuato gli opportuni controlli e omesso di diagnosticare la causa che avrebbe condotto la paziente alla morte.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria.

La Corte d’Appello, invece, riteneva insussistente la prova del nesso eziologico tra la condotta dei Sanitari e il decesso della donna e respingeva, pertanto, le domande risarcitorie.

La vicenda approda in Cassazione per errata ripartizione dell’onere probatorio. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente il principio del ‘più probabile che non’ e avrebbe individuato, attraverso mere congetture, delle ipotetiche concause o cause alternative del decesso della donna.

Al riguardo gli Ermellini, nell’ordinanza n. 13872/2020, ribadiscono che nei giudizi di responsabilità sanitaria vi è un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento/danno che deve essere provato dal danneggiato, l’altro relativo alla impossibilità ad adempiere che deve essere provato dal danneggiante.

E che, mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, in quello civile opera la regola del ‘più probabile che non’.

Per i Supremi Giudici la sentenza impugnata non ha applicato la regola che impone di accertare il nesso di causalità materiale secondo il criterio del “più probabile che non”: il Giudice doveva scegliere l’ipotesi che, in base alle prove disponibili, godeva di un grado di conferma logica superiore alle altre e, inoltre, ritenere, come vero, l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.

Per tali ragioni la terza Sezione Civile accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese giudiziali.

Avv. Emanuela Foligno

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