Revocato l’affidamento in prova al servizio sociale a un uomo che, pur non violando la legge, aveva concorso nelle attività di spaccio del figlio

La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

Lo ha ribadito la Suprema Corte nella sentenza n. 20270/2020 che visto i Giudici Ermellini pronunciarsi sul ricorso presentato da un uomo contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che gli revocava, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che egli avesse moralmente concorso nelle attività di spaccio di sostanza stupefacente, materialmente poste in essere dal figlio, o fosse stato quanto meno connivente rispetto ad esse.

Il giovane, controllato dai Carabinieri all’interno di un esercizio commerciale, era stato trovato in possesso di cocaina.

Nell’esercizio era giunto in automobile, in compagnia del genitore. Un informatore aveva assistito, poco prima, al passaggio di un involucro tra gli occupanti del mezzo e terze persone, affiancatesi a bordo di altra vettura. Altro stupefacente, e materiale da confezionamento, erano stati recuperati, all’esito della successiva perquisizione, nell’abitazione familiare (rispettivamente, nella camera da letto del ragazzo e in un cassetto della cucina).

Nel rivolgersi alla Cassazione il condannato assumeva che l’ipotesi di una sua partecipazione diretta, anche solo ideale, alle attività illecite del figlio sarebbe stata priva di base fattuale, alla luce delle risultanze documentali di causa, mentre l’ipotesi alternativa astrattamente formulata, ossia la mera connivenza, non avrebbe giustificato, alla luce della condotta complessiva dell’affidato, la misura di rigore.

Il Supremo Collegio, tuttavia, ha ritenuto di condividere le argomentazioni dell’impugnante, respingendo il ricorso in quanto infondato.

L’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, era infatti incensurabile, “lì ove essa, in base al descritto svolgimento dei fatti, in sé incontroverso, ha ritenuto che l’affidato, nella più benevola delle ipotesi, avesse prestato un consenso tacito all’azione colpevole del figlio, che risulta avvenuta sotto i suoi occhi e quindi, se non addirittura agevolata, quanto meno tollerata”.

Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto interrotto il percorso di risocializzazione ed anche violato il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e aveva ritenuto l’ulteriore prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo, in contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena.

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