In caso di rigetto del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dall’amministrazione finanziaria l’interessato ha facoltà di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione

Aveva proposto ricorso davanti al Giudice civile contro il provvedimento con il quale il Tribunale Penale di Milano gli aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’uomo lamentava il suo erroneo inserimento nella certificazione unica della moglie degli anni 2014 e 2015 quale familiare a carico. I due, infatti erano separati dall’inizio del 2014.

Il Tribunale adito aveva dichiarato il non luogo a provvedere e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione. A norma dell’art. 113 del d.P.R. n. 115/2002, infatti, avverso il decreto di revoca del beneficio in esame deve essere presentato ricorso per cassazione.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, aveva chiesto che la Suprema Corte dichiarasse inammissibile il ricorso. A suo avviso, le doglianze si risolvevano in censure di fatto; inoltre, il difensore non era iscritto nell’albo speciale della Suprema Corte.

La Cassazione, con la sentenza 49915/2018, ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione. Ciò, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002, ovvero davanti al magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Nel caso in esame – evidenziano gli Ermellini – il Tribunale meneghino aveva disposto d’ufficio la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tutto in assenza di alcuna richiesta dell’Amministrazione finanziaria, sebbene sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l’impugnazione doveva essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002 con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, per l’ulteriore corso.

 

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