Patrocinio a spese dello Stato, non si revoca con autocertificazione falsa

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patrocinio a spese dello stato

Per le Sezioni Unite della Cassazione, la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta l’inammissibilità della domanda

La falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta l’inammissibilità della domanda e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione. Ciò anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge. Poiché, infatti, la falsità non incide sull’ammissibilità dell’istanza, la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dandone comunicazione con l’informazione provvisoria n. 29/2019.

L’istituto del gratuito patrocinio prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, laddove ricorrano determinate condizioni, siano sostenuti integralmente dallo Stato.

Nello specifico sono ammessi alla richiesta i cittadini italiani; gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi; gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Il requisito principale per presentare istanza di gratuito patrocinio è il possesso di un reddito annuo non superiore a euro 11.493,82. Tale limite, fissato nel 2018 è valido fino al 2020. Ai fini del computo viene considerato il reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef. Se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare. Si tiene conto, invece, solamente del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare stesso..

In ambito penale il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il gratuito patrocinio è assicurato nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.

Per accedere al patrocinio, l’interessato deve presentare apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo. In ambito penale, invece, l’istanza va presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

La scelta del legale al quale affidarsi deve tuttavia ricadere tra coloro che sono iscritti in uno specifico elenco.

La revoca del gratuito patrocinio, dunque, come specificato dalle Sezioni Unite, può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Non risultano tra questi la falsità o incompletezza dell’autocertificazione da allegare all’istanza di ammissione.

La redazione giuridica

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