Il Comune di Roma e la società addetta alla manutenzione della strada non dovranno pagare il risarcimento per il motociclista che con il suo veicolo è scivolato su una macchia d’olio, riportando la frattura del primo metatarso del piede sinistro e una contusione ginocchio sinistro. A stabilirlo è la sezione III della Cassazione Civile con sentenza n.33848 del 04/12/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS.
L’incidente è avvenuto di notte e in condizioni di pioggia, il motociclista, mentre rallentava la corsa all’altezza di un semaforo pedonale, è scivolato su una macchia di olio che non era né stata segnalata né stata transennata.
La decisione del Giudice di Pace
Era stata l’INPS a citare in giudizio davanti al Giudice di Pace il Comune di Roma e la società addetta alla manutenzione della strada, agendo in via surrogatoria ex art. 1916 c.c., previa declaratoria di esclusiva responsabilità, al risarcimento di quanto da esso corrisposto al motociclista danneggiato che aveva avuto una prognosi di 30 giorni.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 25084/16, condannava il Comune a rifondere all’istituto previdenziale l’importo di Euro 4.409,55 oltre interessi, nonché le spese di lite; e condannava la società chiamata in causa a rimborsare all’ente territoriale convenuto le spese di cui sopra.
Il ricorso in Appello
Il Comune di Roma quindi aveva impugnato la sentenza e il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice di appello, in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace, rigettava l’originaria domanda con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così l’INPS ha presentato un ricorso in Cassazione perché, attraverso due censure riteneva errata l’applicazione dell’art. 2051 c.c. ed errata considerazione della visibile presenza della striscia di olio sull’asfalto.
L’Istituto previdenziale sosteneva che il Giudice di appello, dichiarando “la difficoltà interpretativa delle risultanze istruttorie”, non ha considerato la regola del riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2051 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che “appare alquanto verosimile che la macchia fosse stata rilasciata in un tempo estremamente ravvicinato, tenendo conto sia dello stato di viscidità descritto nella relazione del sinistro, sia dell’estensione della striscia, di significativa dimensione: entrambi i fattori richiamati (stato ed estensione della macchia) inducono a ritenere che dal momento del rilascio del liquido non è trascorso un apprezzabile periodo per consentire un suo, almeno parziale, riassorbimento“.
Secondo l’INPS, il secondo Giudice avrebbe dovuto chiedersi se vi fossero prove che la macchia di olio era recente e non presumere che lo fosse per difetto di prova del contrario; e che spettava al Comune dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto al sinistro da non potersi evitare che lo causasse. In altri termini, la prova del fatto che la macchia d’olio non era prevedibile, e dunque non era evitabile da parte del Comune in quanto si era formata poco prima dell’incidente, gravava sul custode medesimo ossia sull’Ente comunale che avrebbe dovuto allegare elementi tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento e che avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato con diligenza adeguata tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti.
Nella “relazione di incidente stradale” redatta dalla Polizia Municipale, intervenuta nell’immediatezza, una volta dichiarato l’orario notturno in cui il sinistro era avvenuto (“ore 00.50”) e le condizioni metereologiche “pioggia in atto”, l’illuminazione viene definita “sufficiente” e non “buona” e comunque la macchia d’olio in questione non viene definita di “sensibili dimensioni” bensì “lunga chiazza di liquido oleoso”.
Le censure vengono considerate inammissibili.
In materia di responsabilità oggettiva, ricorda la S.C., dapprima, spetta al danneggiato dimostrare il nesso di causa con la cosa e una volta che tale dimostrazione sia stata fornita, il custode è chiamato a liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova del caso fortuito, con la conseguenza che, se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno), non si dà luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito).
In tale ottica, come noto, il custode può dare prova del caso fortuito anche in via presuntiva (cioè, anche allegando delle circostanze fattuali), ma che tale prova può essere superata dagli elementi di prova o dalle deduzioni offerte dal danneggiato.
Nel caso di situazioni di pericolo presenti sulla carreggiata, e di recente formazione, per causa riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali dispersi, e simili), il danneggiato deve provare che la presenza di materiale pericoloso sulla carreggiata fosse lì da un tempo sufficiente a che il custode se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla (ad es., segnalando che vi era stato altro sinistro a causa della stessa situazione e che comunque vi erano state precedenti segnalazioni da parte di altri utenti circa la presenza della situazione di pericolo).
Nel caso in esame il caso fortuito è stato escluso in quanto:
– da un lato, la macchia di olio era verosimilmente stata rilasciata da altro veicolo, immediatamente prima del sinistro (ciò in considerazione dello stato di viscidità e delle significative dimensioni della estensione della striscia, desunte dal contenuto della relazione di sinistro redatta nell’immediatezza dalla Polizia Municipale), e del fatto che l’ente gestore non aveva avuto tempo utile per acquisire conoscenza del pericolo venutosi a creare e quindi per intervenire ad eliminarlo (e comunque non era trascorso un apprezzabile periodo per consentire un almeno parziale assorbimento della macchia per effetto degli agenti atmosferici e del passaggio di altri veicoli);
– dall’altro, trattandosi di una lunga striscia di olio su una strada principale, in un contesto di buona illuminazione e di sufficiente visibilità, la macchia di olio avrebbe potuto essere preventivamente avvistabile e percepibile e, conseguentemente, evitabile con una condotta di guida rispondente alle condizioni del tratto stradale.
A fronte di tale iter argomentativo, l’INPS con il primo motivo contesta sostanzialmente che la recente formazione della macchia d’olio non avrebbe potuto provarsi attraverso la valutazione della sua viscidità e delle sue dimensioni, mentre con il secondo contesta che la sentenza impugnata si fonda sulla accertata illuminazione buona (piuttosto che sufficiente) e sulla presenza di una macchia d’olio di sensibili dimensioni (piuttosto che sulla presenza di una lunga chiazza di liquido oleoso”), ma, così facendo, intende ottenere una rivalutazione dei fatti storici di causa e, quindi, una rivisitazione nel merito della vicenda, che, come è noto, è preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso dell’INPS viene dichiarato inammissibile con condanna alla rifusione delle spese di parte resistente e assorbimento del ricorso incidentale.
IL PARERE DELL’AVVOCATO FOLIGNO
La decisione a commento, una delle numerose, sia di legittimità, che di merito, tratta della responsabilità oggettiva per custodia in caso di presenza di materiale pericoloso sulla strada.
Ormai è del tutto consolidato, e la decisione si pone in perfetto allineamento, il principio giurisprudenziale secondo cui, per ottenere la condanna del custode della strada, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che il “pericolo“ sulla carreggiata fosse presente da un ragionevole lasso di tempo di talché sarebbe stato doveroso l’intervento del custode per la pulizia della carreggiata.
Ciò posto, a parere di chi scrive, la prima censura dell’Inps appare corretta (ferma e impregiudicata l’inammissibilità della rivalutazione dei fatti da parte della Cassazione).
I Giudici di Appello non hanno tenuto in considerazione che al momento del sinistro vi era pioggia in atto ed hanno affermato che la macchia di olio si sarebbe formata “immediatamente prima del sinistro (ciò in considerazione dello stato di viscidità e delle significative dimensioni della estensione della striscia.)”.
Tale affermazione non è logica. Se la carreggiata è bagnata, innanzitutto non era possibile per il motociclista “rinvenire” la chiazza di olio, in secondo luogo “lo stato di viscidità” nulla ha a che vedere con la presenza recente, o meno, della chiazza di olio. L’olio non è liposolubile e, anzi, sarebbero proprio le “significative dimensioni della estensione della striscia” a fare propendere che l’olio fosse presente sulla carreggiata da un tempo apprezzabile. Delle due l’una: se la quantità di olio è stata considerata “significativa”, quantomeno sulla strada vi sarebbe stato un veicolo in avaria; diversamente la quantità “non significativa” si è semplicemente espansa sulla carreggiata proprio a causa della pioggia.
Avv. Emanuela Foligno







