La vicenda tratta dei danni subiti da un motociclista a seguito della caduta a causa di una vistosa macchia d’olio lunga circa 10 mt. (Tribunale di Terni, Sentenza n. 926/2021 del 26/11/2021 RG n. 354/2017)

Trattasi di appello avverso la sentenza n. 896/2016 emessa dal Giudice di Pace di Terni. Il Comune di Terni propone appello avverso la sentenza n. 896/2016 emessa dal Giudice di Pace di Terni il 03.10.2016, con la quale veniva condannato al pagamento della somma di euro 1.696,00 a titolo di risarcimento danni. A sostegno del gravame deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in combinato disposto con l’art. 1227 c.c., l’art 2697 c.c., nonché degli artt. 115 cpc e 116 cpc; errato apprezzamento delle risultanze probatorie di causa in ordine alla sussistenza di insidia stradale; difetto di motivazione ed illogicità manifesta, l’erronea quantificazione del quantum. La vicenda tratta dei danni subiti da un motociclista a seguito della caduta lungo il Viale dello Stadio, a causa di una vistosa macchia d’olio lunga circa 10 mt.

La norma di cui all’art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall’intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento.

Detta norma non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l’idoneità al nocumento.

Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell’uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato l’asfalto al momento dell’incidente.

L’attore deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto dell’assoluto stato di dissesto della strada, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.

Viene precisato che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l’utente, dovendo l’ insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l’utente stradale, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situa zione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo – fare affidamento sull’apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass. 1996, n. 340).

Ciò posto, la macchia d’olio sul manto stradale era di dimensioni tali da potere essere facilmente individuabile per essere estesa per circa 10 mt., qualificata come “vistosa” dai Carabinieri intervenuti sul luogo; quindi a prescindere dalla valutazione effettuata una dimensione di mt. 10 risulta sicuramente visibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.

Il danneggiato, alla guida del motoveicolo Suzuki Burgman 400 rovinava a terra nelle predette circostanze di luogo e di tempo, ovvero in condizioni di visibilità essendo le h. 20, 20 del 2 luglio ed inoltre si immetteva nella rotatoria ove avveniva l’episodio di cui è causa provenendo da altra strada ove il semaforo era rosso e quindi ripartiva dopo essersi necessariamente fermato.

Ne deriva che il motociclista aveva la possibilità di avvedersi della presenza di olio e facendo uso della normale diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro.

Atteso dunque che la condotta dell’istante ha interrotto il nesso causale e considerato altresì che la cosa in questione, ovvero la strada, è sfornita di un dinamismo proprio di talchè il comportamento dell’agente ha determinato l’evento.

Aggiungasi che la repentinità del versarsi dell’olio sul manto stradale – verosimilmente perso da altro veicolo – denota il difetto del tempo necessario in capo all’ente proprietario della strada di esercitare sulla res la custodia, attraverso l’assunzione degli idonei accorgimenti.

Per tali ragioni la domanda formulata nell’interesse di parte attrice viene respinta.

Il Tribunale di Terni, accoglie l’appello del Comune e, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 896/16, rigetta la domanda avanzata dal motociclista compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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