L’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo

La vicenda

La Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro al proprio dirigente, perché ritenuto ritorsivo, con conseguente ordine di reintegrazione in servizio dello stesso e condanna della società al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012.

La Corte aveva, in primo luogo, ritenuto ingiustificato e pretestuoso il licenziamento, alla stregua delle risultanze probatorie, testimoniali e documentali, acquisite. Lo aveva, inoltre, ritenuto di natura ritorsiva anche in ragion dell’inesistenza di un diverso motivo addotto a giustificazione del recesso o di alcun motivo ragionevole; al contrario erano emersi elementi dai quali ritenere del tutto ragionevolmente la natura ritorsiva del licenziamento, quali l’infondatezza e genericità degli addebiti; un contenzioso in corso per una questione retributiva; la progressiva emarginazione del dirigente e la sua quasi esautorazione delle funzioni ricoperte, realizzatasi nel periodo immediatamente precedente il licenziamento.

Contro tale decisione aveva proposto ricorso la società datrice di lavoro. Ma la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 11705/2020) ha rigettato il ricorso perché infondato.

Invero, la Corte di appello di Napoli aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo il quale “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato della L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (Cass. n. 17087/2011).

In particolare, si è osservato, in detta pronuncia, come il licenziamento ritorsivo sia stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità “data l’analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3, interpretate in maniera estensiva, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 (cfr., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011 n. 6282). Ciò posto, è stata ribadita la regola che l’onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole”.

La decisione

Ancor più di recente, in aderenza a quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 17087/2011, è stato ribadito che “l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019).

Avv. Sabrina Caporale

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