L’inosservanza delle direttive aziendali da parte del lavoratore durante uno sciopero non è idonea ad inividuare la giusta causa del licenziamento; tuttavia il dipendente perde il posto di lavoro, dovendosi accontentare della sola indennità risarcitoria
Il licenziamento del dipendente
La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto insussistenti gli estremi della giusta causa del licenziamento intimato ad un casellante.
Quest’ultimo, in occasione di uno sciopero presso il casello di Firenze-Scandicci, disattendendo una espressa indicazione di segno contrario ricevuta dal centro operativo, aveva bloccato manualmente in posizione alzata la sbarra di una delle piste, impedendone la manovrabilità da remoto e all’azienda di incassare i pedaggi degli automezzi che vi erano transitati prima dell’intervento di sblocco.
La corte di merito pur rilevando l’atto di insubordinazione del lavoratore lo aveva ritenuto, tuttavia, inidoneo a giustificare la sanzione espulsiva. Ciononostante, la Corte d’Appello aveva fatto applicazione del regime di tutela di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, dichiarando conseguentemente risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannando la società al pagamento di una indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 9479/2020) ha confermato la decisione impugnata, rigettando il ricorso principale del lavoratore.
Ad avviso del Supremo Collegio, non è condivisibile la tesi secondo cui ogni direttiva aziendale consistente in ordini di fare e di non fare, anche espressa in forma orale, porterebbe, se inosservata, alla mera sospensione del dipendente, dovendosi rilevare come il richiamo, contenuto nella norma collettiva, agli “Ordini di Servizio”, alle “Istruzioni di Servizio”, ai “regolamenti e procedure interne”, al “Codice Etico” evochi, quale unico e definito presupposto, nonché comune denominatore di fonti prescrittive eterogenee, la già data esistenza di una disciplina aziendale strutturata in proposizioni normative aventi portata regolatrice generale.
Avv. Sabrina Caporale
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