Respinto il ricorso di un uomo, condannato per il furto di un giubbino, che sosteneva di essersi limitato ad approfittare di un momento di disattenzione della parte offesa

Era stato condannato in sede di merito a un anno e quattro mesi di reclusione, nonché al pagamento di una multa di 800 euro, per il reato di furto con destrezza. L’uomo, nello specifico, era accusato di essersi impossessato del giubbino marca “Moncler” di una donna, nonché delle chiavi di casa custodite nelle tasche dell’indumento.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato contestava la sussistenza della circostanza aggravante dell’art. 625, comma primo, n. 4 del codice penale. In particolare, sosteneva che la destrezza “è ravvisabile in una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia, avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare, eludere la sorveglianza del detentore della res”, mentre nel caso di specie si sarebbe limitato ad approfittare di un “momento di disattenzione” della parte offesa che, dopo aver parcheggiato il proprio ciclomotore, aveva appoggiato il giubbino sulla sella del mezzo, che poco dopo veniva asportato, mentre ella era distratta a causa della conversazione avviata con un’altra persona.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 23549/2020, ha ritenuto il ricorso infondato.

Per gli Ermellini, i giudici di merito avevano correttamente ravvisato la circostanza aggravante della destrezza nella circostanza che “la persona offesa, postasi accanto al proprio motoveicolo, mantenne comunque il controllo del bene poggiato sul sellino dello scooter, per la contiguità spaziale con esso e l’imputato approfittò della circostanza che la donna nel conversare diede le spalle al motoveicolo”.

“In tema di furto – ricordano dal Palazzaccio citando le Sezioni Unite – la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo”.

La Cassazione, quindi, specifica che la condotta destra può investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, “quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico”. Quindi, “il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, […] e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull’uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l’aggravante non è richiesto che l’agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l’attenzione della persona offesa”.

Inoltre, per configurare la circostanza aggravante, la norma di riferimento non esige “un’abilità eccezionale o straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilità operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto della sua perpetrazione”.

L’atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi di rilievo.

Nel caso in esame, sulla base dei principi esposti, l’aggravante della destrezza doveva ritenersi pienamente integrata. Difatti il giubbino — pur non trovandosi “sulla” persona offesa— era alla sua portata, sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. L’autore del furto aveva preso il giubbotto grazie a un gesto rapido, repentino che avea sorpreso il detentore sulla “res”.

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