Nel servizio di trasporto sanitario di emergenza chi è legittimato a partecipare alle selezioni per la convenzione diretta?
Il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia (Sez. II, Sentenza n. 537 del 29 giugno 2020) si è pronunziato sulla circostanza se siano, o meno, legittimate le sole associazioni di volontariato a partecipare al convenzionamento diretto che le autorità attivano per realizzare il servizio di trasporto sanitario di emergenza.
La questione è stata trattata numerose volte non solo a livello nazionale, ma anche dalla Corte di Giustizia Europea.
Nel nostro paese è prevista per il solo servizio di trasporto sanitario di urgenza la piena legittimità, in via prioritaria, di un rapporto convenzionale diretto tra autorità pubbliche e Organizzazioni di Volontariato che abbiano i seguenti requisiti:
- iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2;
- accreditate ai sensi della normativa regionale in materia
La vicenda approda dinnanzi al Tribunale Amministrativo della Puglia su impulso di una Cooperativa Sociale che lamentava di essere stata esclusa dalla procedura di assegnazione del servizio di trasporto sanitario qualificato.
I Giudici amministrativi rigettano il ricorso della Cooperativa e ribadiscono che :
“-) trattasi di una fattispecie di servizio che secondo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 21.3.2019 resa nella causa C-465/17, rientra nell’eccezione (rispetto all’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici) di cui all’art. 10, lett. h), della direttiva n. 2014/24 UE successivamente trasfuso nell’art. 17, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 50/2016”;
“-) secondo la sentenza della Corte di Giustizia n. 113 dell’11.12.2014, è legittimo l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario d’urgenza ed emergenza ad associazioni di volontariato convenzionate purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata”;
Le Associazioni di Volontariato, per ottenere legittimamente l’affidamento del trasporto di emergenza, non devono trarre nessun profitto, salvo il solo rimborso dei costi.
Secondo il TAR, pertanto, è corretto riservare la partecipazione al convenzionamento per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario di emergenza solo alle Associazioni di Volontariato.
Ciò in quanto le Associazioni di Volontariato non hanno scopo di lucro e sono oggettivamente distinte dalle Cooperative Sociali anche se hanno scopi solidali.
Per tali ragioni non ha rilevanza alcuna il tipo di procedura attuato per reperire aspiranti trasportatori sanitari, che ben può essere anche di tipo selettivo.
Nel caso in esame viene accertata la correttezza del procedimento adottato che ha privilegiato la categoria delle Organizzazioni di volontariato.
È da ritenersi legittima, anche alla luce dell’indirizzo della Corte europea, la limitazione della partecipazione alla procedura alle sole Organizzazioni di volontariato che non ottengono nessun corrispettivo per l’attività svolta essendo finalizzate esclusivamente a perseguire obiettivi di solidarietà.
Finalità sociali, assenza di lucro dell’attività e rimborso delle spese in luogo del pagamento di un corrispettivo costituiscono gli elementi che giustificano il convenzionamento diretto con le Organizzazioni di volontariato, che sono comunque obbligate a rispettare i requisiti del Codice del Terzo settore sopra indicati.
Avv. Emanuela Foligno
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