Respinto il ricorso di una automobilista multata per attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso rilevato attraverso apparecchiatura T-Red

Con l’ordinanza n. 16064/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un’automobilista che si era vista rigettare in sede di merito l’opposizione al verbale di accertamento elevato da Roma Capitale ai sensi dell’art. 41 comma 11 e 146 comma 3 del C.d. S., per attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso rilevato tramite T-Red.

Il Tribunale, nello specifico, riteneva che l’opponente non avesse provato il difetto di funzionamento o manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell’infrazione, che era stata regolarmente omologata. Inoltre, affermava che, ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis ed 1 ter lett. B, in caso di attraverso con il semaforo rosso, non è prevista la contestazione immediata all’autore della violazione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che il Giudice posto a carico dell’opponente l’onere di provare il malfunzionamento dell’apparecchio semaforico adducendo che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria spetterebbe all’amministrazione.

A suo giudizio, poi, il Tribunale non avrebbe esteso l’applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.113/2015, relativa alla necessità di taratura dei sistemi rilevatori della velocità, anche agli strumenti elettronici come i Vista RED, che svolgono anch’essi un accertamento irripetibile e sono soggetti a variazioni periodiche dei valori misurati a causa di urti, obsolescenza e altri fattori. Infine, contestava l’attribuzione di pubblica fede al verbale di accertamento nonostante il pubblico ufficiale avesse constatato i fotogrammi in remoto.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, considerando inammissibile il ricorso. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche quali il T-Red – rilevano dal Palazzaccio – né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla ricorrente, si tratta di un riferimento non pertinente perché relativo alle sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazione dei limiti di velocità. Pertanto, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione. Al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Nella specie, il tribunale aveva precisato che, nel processo verbale di accertamento si affermava che l’apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale era stato correttamente menzionato l’art.201 comma 1 bis e 1 ter lettera b del Codice della Strada, che esclude, in tali casi, la contestazione immediata.

La prova della violazione è infatti costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall’agente accertatore. In forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Le risultanze delle strumentazioni predette sono suscettibili di prova contraria, che può essere fornita dall’opponente esclusivamente mediante la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto.

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