Il libretto della pensione è equiparato alla carta d’identità; tuttavia, ciò non esonera l’operatore di sportello dal verificare l’identità del presentatore del titolo (nella specie, buoni postali) per il rimborso

La ricorrente aveva chiesto di condannare Poste Italiane a risarcirle il danno per aver pagato tre buoni postali fatti emettere dalla nonna a soggetti non legittimati.

L’esponente aveva dichiarato di essersi accorta, “in seguito alla riscossione di alcuni buoni fruttiferi postali fatti emettere dalla nonna che, con tutta probabilità, altri buoni postali potevano essere stati riscossi illegittimamente da terzi”, pertanto, recuperate le copie autentiche di tutti i buoni postali fatti emettere a proprio nome, verificava che, in particolare, tre di questi erano stati riscossi con l’apposizione di una firma contraffatta della sua congiunta. L’attrice incaricava, allora, un proprio consulente al fine di verificare se davvero la sottoscrizione apposta fosse riconducibile alla nonna o meno ed il tecnico confermava che la sottoscrizione era contraffatta, subendo così un pregiudizio di almeno Euro 6.798,98 oltre interessi.

Costituitasi in giudizio, Poste Italiane s.p.a. aveva chiesto il rigetto della domanda sostenendo che nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale potesse essere addebitata a suo carico, avendo operato correttamente, identificando il soggetto titolare del titolo e verificandone la legittimità della sottoscrizione.

Il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Pisa (n. 226/2020) che, terminata l’istruttoria, ha accolto la domanda attorea perché fondata.

Come è noto, – ha ricordato il giudice toscano – in base al disposto normativo di cui all’art. 1992 c.c. “Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto”; inoltre, l’art. 2021 c.c. statuisce: “Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”.

È anche vero che il documento di identità fornito per il rimborso e riscontrato dal dipendente di Poste Italiane al momento della presentazione, così come annotato sul retro dei buoni, libretto pensione INPS recante numero pensione, è legalmente previsto dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, art. 35 – Documenti di identità e di riconoscimento – comma 2, che stabilisce l’equipollenza dei documenti di riconoscimento con il documento d’identità per eccellenza: la carta d’identità: “Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”): ciò, tuttavia non provava che nel caso in esame, si fosse proceduto alla verifica della identità del presentatore del titolo per il rimborso.

La decisione

La circostanza che altre firme emesse lo stesso giorno fossero risultate autentiche era prova, invece, della grave negligenza dell’operatore, che ben avrebbe potuto accorgersi della diversità delle sottoscrizioni. Si trattava, dunque, di una ipotesi di responsabilità contrattuale, e la società convenuta non aveva dato prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni previste a suo carico.

Per queste ragioni la domanda attorea è stata accolta, con conseguente condanna di Poste Italiane a risarcire all’attrice, l’importo dei tre buoni postali irregolarmente pagati a terzi, per la somma complessiva di 6.798,98 euro oltre interessi.

La redazione giuridica

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