In caso di trauma cranico di tipo minore con GCS compresa tra 13 e 14 in seguito a caduta da cavallo della paziente è richiesta semplice ospedalizzazione e monitoraggio clinico – strumentale del paziente
A seguito di una caduta da cavallo una donna veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nuoro ove i Medici non diagnosticavano la gravità delle lesioni e la trasferivano tardivamente a Sassari per essere operata dell’ematoma epidurale.
La donna lamenta inoltre inadeguata assistenza anestesiologica durante il trasporto a Sassari e conseguenti postumi permanenti di “cefalea, vertigini oggettive e notevole riduzione della memoria a lungo termine … persistenza di alterazioni elettroencefalografiche con necessità di assumere quotidianamente farmaci per inibire le crisi comiziali o epilettiche residuate” .
Per tali ragioni cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Nuoro l’Azienda sanitaria e la causa viene istruita da CTU Medico-legale.
All’esito, il Tribunale rigetta le domande della donna e liquida per metà le spese di lite.
La CTU svolta escludeva la sussistenza di correlazione causale tra i ritardi nell’esecuzione della prestazione lamentati e i danni da questa patiti. Evidenziava che gli esiti menomativi d erivati alla L****E sono riconducibili con ragionevole certezza logica al quadro tacografico, postumi dell’allegata caduta , […] Un più tempestivo intervento diagnostico -terapeutico comunque, non avrebbe prevenuto la comparsa di tali esiti menomativi, essendo correlabili, come anzidetto al tipo di quadro neuroimaging , secondario ad un trauma cranio encefalico (riferita caduta da cavallo). ”
La donna impugna la decisione (Corte Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 346 del 5 novembre 2020), deducendo l’erroneità e contraddittorietà della sentenza per essere la decisione del Tribunale fondata su una acritica adesione alle erronee posizioni del C.T.U. che non teneva conto del ritardo diagnostico e del ritardo con cui veniva eseguita la TAC.
La Corte, previo espletamento di altra CTU Medico-legale, considera l’appello infondato.
Già il primo CTU, sui ritardi diagnostici e di esecuzione della Tac, chiariva che l’ipotesi non era condivisibile poiché ” un ematoma è responsabile di un deficit funzionale e motorio, sensitivo, o di altro organo o apparato, allorquando sia di entità tale da determinare un importante effetto compressivo sul parenchima cerebrale. Fisiopatologicamente in tal caso, la compressione cerebrale cagionerebbe una rilevante sofferenza neuronale che, a seconda del distretto cerebrale colpito esita, ad esempio, in una paresi o plegia o in turbe sensitive o entrambe …” mentre nel caso clinico oggetto di causa risultavano validi ” la motilità, il linguaggio e i nervi cranici “, dato sufficiente per escludere una situazione di compressione del cervello e per affermare che il trattamento terapeutico farmacologico sintomatico prestato dal personale sanitario, in condizione non richiedente un intervento di particolare complessità, fosse rispettoso delle linee guida e della scienza e pratica medica.”
Tale punto è stato ulteriormente chiarito dalla seconda CTU che ha classificato la tipologia di trauma cranico di tipo minore secondo, la Glasgow Coma Scale (GCS) perché compreso nella scala tra 13 e 14 che, a tutt’oggi, come anche all’epoca in cui erano avvenuti i fatti, viene indicata l’unico strumento universalmente e scientificamente riconosciuto per la classificazione del trauma cranico all’ingresso dei pazienti in Pronto Soccorso.
Tali linee guida, e quelle internazionali pubblicate nello stesso periodo relativamente al trauma cranico, non fanno menzione ad un range di tempo entro il quale era raccomandato eseguire una TC cranio, auspicando soltanto per il trauma cranico di tipo “severo” che essa fosse eseguita il prima possibile.
Ciò esclude che possa avere rilievo il lamentato ritardo di due ore dall’evento traumatico per l’effettuazione della Tac, valutata la tipologia di trauma cranico minore diagnosticato e l’assenza nelle linee guida di altre indicazioni temporali in riferimento ad esso.
La seconda CTU, peraltro, ha chiarito le risultanze del referto della TC cranio evidenziando che fosse indubbia la frattura occipitale longitudinale paramediana e i numerosi focolai lacero -contusivi emorragici dei due lobi frontali e dei due lobi temporali e che il trauma cranico della donna è da ritenersi di tipo minore con GCS compreso tra 13 e 14.
Sulla scorta di tali risultanze i CTU hanno ritenuto che il trattamento sanitario praticato dai medici dell’Ospedale di Nuoro è stato certamente adeguato.
Il trattamento specifico del caso in oggetto secondo il richiamo alle linee guida (The Brain Trauma Foundation 1995) richiedeva, invero, semplice ospedalizzazione e monitoraggio clinico -strumentale della paziente affiancato al trattamento sintomatico ed eventualmente antiedemigeno, trattamento che risulta essere stato prescritto presso l’ospedale di Nuoro.
Valutate tali considerazioni – accertate in modo sostanzialmente coincidente in entrambe le CTU – è evidente che i danni lamentati dalla donna non possano essere riferibili, all’ematoma satellite, essendo insussistente qualsiasi effetto di compressione cerebrale e qualsiasi effetto di massa.
Detti danni restano correlati esclusivamente alle lesioni organiche dirette post – traumatiche a seguito della caduta da cavallo.
Ciò posto nessuna censura può essere mossa all’operato dei sanitari della Struttura di Nuoro e l’appello della donna viene integralmente respinto con condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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