La somministrazione in breve sequenza temporale di 11 vaccinazioni obbligatorie al militare volontario in ferma breve ha causato leucemia acuta e successivo decesso
I genitori del militare deceduto citano a giudizio il Ministero della Salute onde ottenere il riconoscimento per il danno da morte causato dall’inoculazione massiccia di vaccinazioni obbligatorie.
Il Tribunale respinge la domanda avanzata per l’ottenimento dell’indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati a causa della somministrazione di vaccinazioni obbligatorie, ritenendo insussistente il nesso eziologico tra le vaccinazioni e la leucemia acuta che colpiva il militare.
La decisione viene impugnata.
I Giudici d’Appello, invece, ritengono sussistente il nesso eziologico tra la somministrazione dei vaccini e la leucemia che ha ucciso il militare e il diritto al relativo indennizzo.
Nello specifico, i Giudici di secondo grado riconoscono ai genitori del militare il diritto all’assegno una tantum previsto dalla legge n. 210 del 1992, condannando il Ministero della Salute al pagamento della relativa prestazione.
Difatti viene ritenuto accertato il nesso eziologico tra la patologia letale manifestatasi nel sistema emolinfatico del giovane e le undici vaccinazioni somministrategli in un breve arco temporale.
Valutata, poi, la residenza del militare presso l’abitazione familiare, ne viene dedotta la relativa convivenza con conseguente diritto dei familiari all’ottenimento dell’indennizzo ministeriale.
Il Ministero della Salute ricorre in Cassazione (Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 26842 del 25 novembre 2020).
Il Ministero lamenta il diritto dei genitori del militare a percepire l’indennizzo della L. 210/1992 e l’eziologia della malattia con l’inoculazione delle vaccinazioni.
In particolare, il Ministero evidenzia che i Giudici territoriali ritenevano avvalorata l’eziologia della malattia non dalla sola possibilità, come concluso dal CTU, ma dall’alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrato in brevissima sequenza temporale abbia causato, o comunque favorito, la leucemia acuta letale.
Riguardo il riconoscimento dell’indennizzo, il Ministero sostiene che non sia stata fornita la prova della vivenza a carico dei genitori rispetto al militare deceduto e che, quindi, è errato il riconoscimento dell’indennizzo ai superstiti basato solo sulla mera coabitazione.
Gli Ermellini ritengono quest’ultima doglianza fondata.
Il requisito della vivenza a carico -precisa la Corte- non è stato espunto dall’ordinamento, ma approfondito dal legislatore che ha “rimarcato la condizione di vivenza a carico pur nell’eventualità della presenza di fonti di sostentamento della famiglia diverse dal reddito della persona deceduta”.
Difatti, in passato, si è ritenuto “rafforzato il requisito della vivenza a carico della vittima, giacché la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare”.
Il motivo viene accolto e la Corte rinvia in appello per la verifica del dato della coabitazione tra il militare e i genitori.
Avv. Emanuela Foligno
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