Respinto il ricorso di un automobilista che chiedeva il ristoro dei danni subiti per un sinistro asseritamente dovuto alla presenza di brecciolino sulla carreggiata

In relazione all’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in materia di danno cagionato da cose in custodia rimane a carico del danneggiato l’onere della prova circa l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 1115/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che aveva convenuto in giudizio l’Ente provinciale chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà in occasione del sinistro stradale nel quale la stessa era finita contro un muretto a causa del brecciolino sulla carreggiata e delle pessime condizioni della medesima.

A sostegno della sua domanda l’attore esponeva che il sinistro era da addebitare alla parte convenuta la quale non aveva osservato le dovute cautele nella manutenzione della strada.

In primo grado il Giudice di pace, acquisiti documenti e svolta prova per testimoni, aveva rigettato la domanda compensando le spese di giudizio. La pronuncia era stata quindi ì impugnata davanti al Tribunale che però aveva rigettato il gravame.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, le eredi dell’attore, nel frattempo defunto, eccepivano che il Giudice di secondo grado non avesse tenuto nella giusta considerazione le prove esistenti, violando le regole in tema di responsabilità del custode e non considerando che fosse a carico di quest’ultimo l’onere della prova del caso fortuito.

I Giudici Ermellini, tuttavia hanno ritenuto di non accogliere il motivo di doglianza, in quanto inammissibile.

La Cassazione ha ricordato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva fatto buon governo di tale principio. La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in sede di legittimità, aveva evidenziato che il danneggiato avesse compiuto allegazioni generiche circa l’esatta individuazione del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro, non aveva prodotto fotografie relative allo stato dei luoghi e non aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine subito dopo i fatti; per cui la sola deposizione del teste escusso, nipote del danneggiato, non era sufficiente a dimostrare la dinamica del fatto dannoso e l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Di conseguenza, anche in considerazione dell’ottima visibilità, era da ritenere che, se la conducente avesse guidato con la dovuta prudenza, avrebbe certamente visto il brecciolino ed avrebbe evitato il sinistro.

La redazione giuridica

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