Confermata la condanna di un esercizio commerciale a risarcire una donna che era caduta a causa del marciapiede reso scivoloso dall’acqua saponata gettata da una collaboratrice del negozio

In materia di responsabilità dei padroni e dei committenti, ai sensi dell’art. 2049 c.c., il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che la norma citata non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso, inoltre, sussiste anche quando non sia stato individuato l’autore materiale dei danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 1107/2021 pronunciandosi sul ricorso di una Profumeria nell’ambito del contenzioso con un donna che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in seguito a una caduta sul marciapiede reso scivoloso dall’acqua saponata che vi era stata gettata da una collaboratrice dell’esercizio commerciale.

In primo grado il Tribunale aveva respinto la richiesta risarcitoria ritenendo non provata l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra la persona che aveva gettato l’acqua e la Profumeria.

La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto applicabile al caso la disciplina di cui all’art. 2049 c.c. condannando l’appellata al pagamento di euro 41.840,38, quale risarcimento del danno fisico, oltre alle spese di lite in favore della parte lesa.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente lamentava che il giudice avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un rapporto di occasionalità necessaria tra preponente e preposto sostenendo che il rapporto di occasionalità necessaria postula l’accertamento del rapporto di lavoro e/o di preposizione, per cui, l’assenza di quest’ultimo implica il venir meno anche del primo, essendo illogico “pensare di poter dimostrare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria senza avere previamente provato l’esistenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente”.

Inoltre, il Collegio distrettuale avrebbe dovuto tenere conto della condotta della vittima -poiché, se, da un lato, il proprietario del suolo è sempre tenuto alla manutenzione e a mettere in sicurezza ogni fonte di potenziale pericolo per evitare danni ai terzi, dall’altro lato è sempre richiesto un minimo di attenzione, non potendosi “consentire il risarcimento ogniqualvolta ci si fa male su una strada pubblica o privata”.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibili i motivi del ricorso.

Per la Cassazione, infatti, le censure della ricorrente muovevano da premesse che, oltre che erronee in iure del tutto astratte, perché prive di confronto con la decisione impugnata, la quale aveva ritenuto che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle prove testimoniali espletate, per ritenere sussistente il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria, specificando, correttamente, che al fine della sua ricorrenza non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato sui marciapiede l’acqua insaponata e la titolare della profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.

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