L’assicurazione, a fronte della rivalsa dell’INAIL per oltre cinquecentomila euro, eccepisce l’incapienza del massimale assicurativo e chiede che la domanda di rivalsa venga rigettata.

La vicenda

L’INAIL si costituisce nel giudizio di risarcimento del danno azionato dalla vittima del sinistro stradale (qualificato come infortunio in itinere), gravemente lesionato. L’ente rappresenta che, trattandosi di infortunio in itinere, aveva costituito in favore dell’infortunato una rendita ragguagliata al 40% dei postumi permanenti ed aveva versato la somma totale di 539.030,33 euro per la quale agiva in rivalsa.

Nel giudizio partecipava Fondiaria Sai Spa, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ora Unipolsai Assicurazioni) la quale, eccependo l’incapienza del massimale assicurativo in conseguenza della presenza di numerosi danneggiati nel medesimo sinistro, chiedeva che la domanda di rivalsa di INAIL fosse rigettata.

Il Tribunale di Larino, rilevato che il massimale posto a disposizione della compagnia era incapiente ed inidoneo a soddisfare tutte le pretese risarcitorie, rigetta la domanda dell’INAIL, qualificata quale di surroga, in base al seguente ragionamento: “il Giudice deve prima accertare quali sono i danni alla persona non risarciti dall’ente previdenziale e, successivamente, solo dopo il soddisfacimento del credito del danneggiato, consentire l’ingresso sul residuo massimale all’azione dell’INAIL contro l’assicuratore del responsabile del sinistro. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, poiché il risarcimento dovuto al danneggiato supera il massimale di polizza, dovrà escludersi del tutto il diritto di surroga dell’INAIL, così come previsto dall’art. 142 Codice Assicurazioni”.

L’INAIL propone appello e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza pubblicata in data 14/4/2020, qualifica l’azione di INAIL quale proposta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli ai sensi dell’art. 28 l. n. 990/69 vigente all’epoca del sinistro e accoglie l’appello.

Unipolsai Assicurazioni propone ricorso per Cassazione

L’art. 27, primo comma l. 24 dicembre 1969 n. 990, oggi non più in vigore, ma applicabile ratione temporis al caso prevede che, in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore vengano proporzionalmente ridotti fino a concorrenza delle somme assicurate. L’assicurazione, dunque, deve consentire a tutti, in una sorta di par condicio, di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subito da ciascuno.

Di questo principio la Corte di Campobasso ha fatto buon uso, confrontando l’importo calcolato dal Tribunale a titolo di “danno differenziale” ancora dovuto al danneggiato con l’intero massimale aumentato a 1.138.430,25 euro per mala gestio, accertando così la legittimità del diritto di surroga dell’INAIL per l’importo versato di 655.450,21 euro, relativo a voci coperte dall’erogazione previdenziale, senza alcun pregiudizio per il danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 14/03/2024, n.6829).

Avv. Emanuela Foligno

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