Il Tribunale accoglie la domanda del lavoratore di costituzione della rendita INAIL nella misura del 35% e respinge la domanda di responsabilità del datore di lavoro; successivamente la Corte d’Appello riduce il grado di invalidità permanente al 28% e riconosce la responsabilità del datore di lavoro.
Il lavoratore impugna in Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2023, n.35894) che rigetta le doglianze, confermando la sentenza di Appello.
La vicenda
L’INAIL impugna la sentenza di primo grado, che aveva accolto nella misura del 35% di inabilità la domanda di costituzione della rendita proposta dal lavoratore a causa dell’infortunio sul lavoro e aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della datrice di lavoro.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 825/2016, ha accolto l’appello dell’INAIL, riducendo al lavoratore la percentuale di inabilità permanente al 28%, già riconosciuta in sede amministrativa. Inoltre, rilevata la violazione dell’art. 2087 c.c., da parte della datrice di lavoro e la sussistenza del danno morale ed alla vita di relazione (dall’infortunio era infatti derivata la perdita del bulbo oculare), disponendo la condanna della datrice di lavoro al risarcimento danni, liquidandolo in 23.721,05 euro.
Il ricorso in Cassazione
Il lavoratore ricorre in Cassazione lamentando la violazione dei criteri di determinazione del danno biologico. Secondo la tesi del lavoratore, la perdita del bulbo oculare avrebbe dovuto comportare una stima complessiva sino ad un massimo del 10% e tale previsione sarebbe l’applicazione del principio della cd. personalizzazione del danno, rilevante nel caso di specie a fronte della alterazione irreversibile della fisionomia del viso conseguente all’evento e del danno funzionale subito; in conseguenza, alla voce n. 381 delle tabelle si sarebbe dovuta accompagnare la voce n. 370 per il danno funzionale e quella n. 38 per il danno estetico.
Gli Ermellini ritengono le censure inammissibili perché tendono a una rivalutazione dell’accertamento sanitario effettuato a seguito di C.T.U. medico legale nel giudizio di merito.
Il lavoratore, difatti, sostiene che i danni residuati a seguito dell’infortunio siano stati altri e maggiori rispetto alla sola perdita dell’occhio destro che invece la sentenza impugnata ha esplicitamente definito come unica patologia riconosciuta e cioè “l’enucleazione o atrofia del bulbo oculare con possibilità di protesi estetica”, da sussumere nella voce n. 381 della tabella di cui a D.M. 12 luglio 2000.
Motivi per l’inammissibilità del ricorso
I motivi che censurano la mancata considerazione di ulteriori danni connessi alla enucleazione dell’occhio destro si limitano a dare per scontato che il quadro emergente dal compendio delle relazioni tecniche espletate deporrebbe in modo inequivocabile nel senso di una più grave compromissione della funzione visiva e della rilevanza di danno estetico e solo da ciò si dovrebbe desumere l’errore di sussunzione e la mancata applicazione di altre voci tabellari.
Ebbene, tutte le varie censure del lavoratore si traducono, nel concreto, in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai Giudici del merito sulla questione di fatto relativa alla entità della inabilità permanente residuata in esito all’infortunio.
Non è ammissibile sollecitare un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa.
La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
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