Dissociazione della CTU medico-legale dalle leggi scientifiche

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Un lavoratore contesta la CTU medico-legale per palese dissociazione dalle leggi scientifiche di copertura, nell’ambito di un processo intrapreso contro l’INAIL.

La CTU medico-legale del primo grado, infatti, escludeva la natura di infortunio sul lavoro e il Giudice rigettava la domanda del lavoratore che, invece, sosteneva essere la dissezione dell’aorta subita fosse stata causata da stress per super lavoro.

La Corte d’Appello, ribaltando il giudizio di primo grado, accoglie le domande del lavoratore e inquadra l’evento lesivo come infortunio sul lavoro, con tutti i benefici di legge conseguenti (Corte Appello Roma, Sentenza n. 3733/2023 pubblicata il 16/11/2023).

La vicenda

Il lavoratore adiva il Tribunale di Roma, per chiedere la condanna del datore di lavoro (TIM Spa) al risarcimento del danno subito per effetto dell’infortunio sul lavoro del 19/12/2012, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1/10/2018 e, nei confronti dell’INAIL, la declaratoria del proprio diritto a trattenere le somme erogate dall’Istituto fino al 12/9/2018, nonché del diritto alla rendita dall’infortunio o in subordine dal 1/11/2018, con condanna dell’INAIL a revocare i provvedimenti difformi e ad erogare le corrispondenti somme.

La causa veniva istruita anche attraverso l’espletamento di una CTU medico-legale che, nonostante l’esame anche delle note critiche del CTP di parte ricorrente, escludeva la natura di infortunio sul lavoro dell’evento denunciato. Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda del lavoratore.

Dopo la sentenza, interveniva conciliazione fra il lavoratore e la Tim Spa, di tal che l’appello del lavoratore riguarda unicamente le domande rivolte nei confronti dell’INAIL e respinte dal primo grado.

Sostiene il lavoratore in appello che allo stress per super lavoro deve essere riconosciuta un’efficacia quantomeno concausale nell’evento lesivo che l’ha colpito (dissezione dell’aorta toracico-addominale del 19/12/2012.)

L’INAIL contesta, invece, la sussistenza del presupposto della “causa violenta” e della correlazione lavorativa. Secondo l’Istituto la dissezione dell’aorta si verificherebbe in soggetti già affetti da aneurisma, patologia di lunga latenza e spesso inosservata fino all’acuto evento finale di rottura della parete arteriosa.

La Corte d’Appello ritiene le doglianze del lavoratore fondate e dispone la rinnovazione della CTU medico-legale.

Preliminarmente osserva la Corte che la decisione di primo grado risulta scoordinata riguardo la valutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico i Giudici di secondo grado evidenziano che il primo Giudice avrebbe dovuto valutare le risultanze testimoniali non in via autonoma, ma unitamente alla CTU, allo scopo di chiarire se lo stress da super lavoro avrebbe potuto avere efficacia concausale (nel senso del noto teorema del “più probabile che non”) nella produzione dell’evento dannoso.

Dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell’infortunato, in realtà, emerge una situazione di super lavoro, con turni estenuanti e continui turni di reperibilità e, dunque, pacifico ciò è la CTU medico-legale che dovrà dare conto della efficacia concausale dello stress da super lavoro nel verificarsi della dissezione dell’aorta.

Ebbene, il secondo CTU afferma: “Tenuto presente che la letteratura medica mostra come non meno del 40% dei casi di dissezioni acute dell’aorta sono stati preceduti da severi stress di natura psichica, tali stress, nel caso che ci occupa, possono dirsi integrati dalla complessità e gravosità degli impegni lavorativi e dai viaggi all’estero; nella giornata del 19/12/2012, l’infortunato aveva contemporaneamente sia da seguire la formazione di un collega sia partecipare a una riunione comunicatagli improvvisamente, con un impegno aggiuntivo di almeno due ore rispetto al previsto…….(….) … trattandosi di evento acuto e non cronico, ha costituito, pertanto, un infortunio sul lavoro con postumi permanenti del 30%.”

Stanti le considerazioni del Consulente, la Corte d’Appello dichiara che l’evento occorso al lavoratore in data 19/12/2012 configura infortunio sul lavoro e condanna l’INAIL alla corresponsione in favore dell’appellante della rendita nella misura di legge corrispondente ai riscontrati postumi del 30% e con decorrenza dal 1/11/2018.

Avv. Emanuela Foligno

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