Responsabilità oggettiva e nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione civile, sez. III, 30/10/2023, n.30129).
Venivano convenuti in giudizio il proprietario e l’assicurazione del veicolo VW Golf per la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale.
Il sinistro in questione causava la morte di due ragazzi. In corso di causa viene chiamata la Provincia Regionale, in qualità di proprietario della strada, al fine di vedere accertato in via subordinata, la responsabilità per mancata o omessa manutenzione della strada provinciale luogo del sinistro.
La Provincia contestava la propria responsabilità sul rilievo dell’eccessiva velocità dell’autovettura da ritenersi causa esclusiva del sinistro; gli altri chiamati chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei rispettivi congiunti. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U. Avverso la sentenza viene proposta impugnazione lamentando l’erroneità, sotto vari profili, e la violazione degli artt. 2697, 2043 e 2051 c.c..
Successivamente interveniva transazione tra alcune delle parti. La Corte d’Appello di Milano, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti interessate dalla transazione, respingeva per il resto entrambi gli appelli e confermava integralmente la sentenza di primo grado, provvedendo sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello.
La questione arriva in Cassazione. Da un lato viene censurato che la Corte territoriale in tema di caso fortuito, ha statuito che: “il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno non è stato provato o comunque è stato interrotto” … “attribuendo la causa del sinistro alla condotta incauta del conducente, il quale aveva superato i limiti di velocità consentita” avendo in precedenza statuito che: “il comportamento colposo del danneggiato esclude il nesso causale tra la cosa e il danno integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c. “ , e che: “Ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta.al rango di mera cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito”.
I ricorrenti, in sintesi, sostengono: “atteso che è stato appurato il superamento del limite di velocità da parte del conducente del veicolo e l’accettazione di tale pericolo da parte del terzo, tale condotta non è idonea ad essere qualificata come caso fortuito del danneggiato atta ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento poiché tale situazione, su una strada provinciale aperta alla circolazione veicolare, non è qualificabile come abnorme ed imprevedibile”. Si dolgono che la Corte territoriale ha posto in essere una falsa applicazione del principio di cui all’art. 2051 c.c. e del concetto di caso fortuito.
Nel ricorso incidentale, invece, viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale si è pronunciata nel merito sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata nell’atto di appello rigettando il medesimo appello e confermando l’impugnata sentenza di primo grado.
La censura è fondata. Il padre di una delle due vittime, in sede di atto di citazione per chiamata in causa del terzo, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. soltanto in via subordinata, cioè soltanto per la denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria che era stata formulata nei suoi confronti dai genitori dell’altro ragazzo deceduto.
La domanda risarcitoria, proposta dai congiunti della prima vittima nei confronti dei congiunti del secondo deceduto, è stata respinta dal Giudice di primo grado, che ha conseguentemente ritenuta assorbita la domanda ex art. 2051 c.c. svolta dai congiunti nei confronti dell’Ente provinciale. E, d’altra parte, la Corte territoriale, sulla base della riferita intervenuta transazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti di entrambe le vittime.
Pertanto la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato, essendosi pronunciata sulla domanda, pur non essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che quest’ultima aveva formulato.
Per le ragioni che precedono, cassata la sentenza impugnata ed assorbito il ricorso principale per l’evidente necessità di una previa riconsiderazione del complessivo gravame, la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno





